Art. 4 Ambito oggettivo 1. A decorrere dal periodo di imposta 2015, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e' riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che un importo corrispondente o una quota di tali redditi sia investito in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'art. 2. 2. A decorrere dal periodo di imposta 2015, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e' riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento dell'ammontare del risultato netto di gestione, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e investito in attivita' di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'art. 2. 3. I soggetti intermediari sono tenuti a rilasciare una certificazione relativamente alle ritenute ed alle imposte sostitutive dagli stessi applicate, nella misura del 26 per cento, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a). Nel caso in cui i redditi siano conseguiti direttamente all'estero o siano direttamente indicati nella dichiarazione dei redditi dei medesimi soggetti, gli stessi possono autocertificare l'imposta sostitutiva o l'imposizione sostitutiva applicabili nella misura del 26 per cento.