Art. 4 
 
 
                          Ambito oggettivo 
 
  1. A decorrere dal  periodo  di  imposta  2015,  nei  limiti  dello
stanziamento di cui all'art. 1, comma 94,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),  e'
riconosciuto  un  credito  di  imposta  pari  alla   differenza   tra
l'ammontare  delle  ritenute  e  imposte  sostitutive  effettivamente
applicate nella misura  del  26  per  cento  sui  redditi  di  natura
finanziaria dichiarate e  certificate  dai  soggetti  intermediari  o
dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di  tali  ritenute  e
imposte sostitutive computate  nella  misura  del  20  per  cento,  a
condizione che un importo corrispondente o una quota di tali  redditi
sia investito in attivita' di carattere finanziario a medio  o  lungo
termine individuate all'art. 2. 
  2. A decorrere dal  periodo  di  imposta  2015,  nei  limiti  dello
stanziamento di cui all'art. 1, comma 94,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),  e'
riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento dell'ammontare
del risultato netto di gestione, assoggettato all'imposta sostitutiva
di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252 e investito in attivita' di carattere finanziario  a  medio  o
lungo termine individuate all'art. 2. 
  3.  I  soggetti  intermediari  sono   tenuti   a   rilasciare   una
certificazione  relativamente   alle   ritenute   ed   alle   imposte
sostitutive dagli stessi applicate, nella misura del  26  per  cento,
nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a).
Nel caso in cui i redditi siano conseguiti direttamente all'estero  o
siano direttamente  indicati  nella  dichiarazione  dei  redditi  dei
medesimi  soggetti,  gli  stessi  possono  autocertificare  l'imposta
sostitutiva o l'imposizione sostitutiva applicabili nella misura  del
26 per cento.