Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite in forma di societa' di capitali, ivi incluse le societa' cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile, e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non residenti sul territorio italiano la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; c) non rientrare tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER; e) esclusivamente per gli aiuti a finalita' regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attivita' nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attivita' entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata. 2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate in piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.