Art. 4 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese costituite in forma di societa' di capitali, ivi  incluse  le
societa' cooperative di cui  all'art.  2511  e  seguenti  del  codice
civile, e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del  codice
civile,  che,  alla  data   di   presentazione   della   domanda   di
agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte
nel Registro delle imprese; le imprese non residenti  nel  territorio
italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto  civile
e commerciale  vigenti  nello  Stato  di  residenza  e  iscritte  nel
relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non
residenti sul territorio italiano la  disponibilita'  di  almeno  una
sede sul territorio italiano deve  essere  dimostrata  alla  data  di
richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza
dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal
presente articolo; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,
non essere in liquidazione  volontaria  e  non  essere  sottoposte  a
procedure concorsuali; 
    c)  non  rientrare  tra  le  societa'  che  hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    d) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER; 
    e) esclusivamente  per  gli  aiuti  a  finalita'  regionale,  non
rientrare tra coloro che nei due anni precedenti  abbiano  chiuso  la
stessa o analoga attivita'  nello  spazio  economico  europeo  o  che
abbiano concretamente in programma di cessare l'attivita'  entro  due
anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella  zona
interessata. 
  2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni  sono  classificate  in
piccola, media o grande dimensione sulla base  dei  criteri  indicati
nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro  delle
attivita' produttive 18 aprile 2005.