Art. 4 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore  dei
tempi medi nei pagamenti, del  patto  di  stabilita'  interno  e  dei
termini per l'invio della relativa certificazione, al  solo  fine  di
consentire  la  ricollocazione  del  personale  delle  province,   in
attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile  2014,
n. 56, e  successive  modificazioni,  e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  non
si applicano le  sanzioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma  462,
lettera d), della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d),  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. 
  2. Il personale delle province che  ((  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto )) si trova in  posizione  di  comando  o
distacco (( o altri istituti  comunque  denominati  ))  presso  altra
pubblica   amministrazione,   e'    trasferito,    previo    consenso
dell'interessato, presso l'amministrazione dove  presta  servizio,  a
condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei  limiti
delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque ove risulti garantita la sostenibilita' finanziaria a regime
della relativa spesa. 
  (( 2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «E'  fatta
salva la possibilita'  di  indire,  nel  rispetto  delle  limitazioni
assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali  per  il
reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli
di  studio  specifici  abilitanti  o  in  possesso  di   abilitazioni
professionali  necessarie   per   lo   svolgimento   delle   funzioni
fondamentali  relative  all'organizzazione  e  gestione  dei  servizi
educativi e scolastici, con esclusione del personale  amministrativo,
in caso di esaurimento delle  graduatorie  vigenti  e  di  dimostrata
assenza, tra le unita' soprannumerarie di cui al precedente  periodo,
di  figure  professionali  in  grado  di  assolvere   alle   predette
funzioni.». )) 
  3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, dopo le parole «nel rispetto della programmazione del fabbisogno
e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti «;  e'
altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora  disponibili  delle
quote percentuali delle facolta' assunzionali  riferite  al  triennio
precedente». 
  4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento,  si  escludono  i
pagamenti  effettuati  mediante  l'utilizzo  delle  anticipazioni  di
liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32,  comma
2, nonche' Dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64.» 
  (( 4-bis. All'articolo 98, comma 3,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Tali convenzioni possono  essere  stipulate  anche
tra comune e provincia e tra province.». 
  4-ter. Ai fini di quanto previsto  dal  comma  89  dell'articolo  1
della legge 7 aprile 2014, n.  56,  ove  le  regioni  prevedano,  con
propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o piu' enti  di
area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata  tra  loro  di
funzioni conferite  alle  province,  gli  enti  interessati  possono,
tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le  modalita'  di
detto esercizio anche tramite organi comuni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La  legge  7  aprile   2014,   n.   56   e   successive
          modificazioni   recante    "Disposizioni    sulle    citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni" e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  7  aprile
          2014, n. 81. 
              Si riporta il testo del comma  424  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015
          e 2016, destinano le risorse  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla  normativa
          vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
          pubblico collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti  o
          approvate alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge e alla ricollocazione nei propri ruoli  delle  unita'
          soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'.  E'
          fatta salva la possibilita' di indire, nel  rispetto  delle
          limitazioni  assunzionali   e   finanziarie   vigenti,   le
          procedure  concorsuali  per   il   reclutamento   a   tempo
          indeterminato di personale in possesso di titoli di  studio
          specifici  abilitanti  o  in   possesso   di   abilitazioni
          professionali necessarie per lo svolgimento delle  funzioni
          fondamentali relative  all'organizzazione  e  gestione  dei
          servizi  educativi  e  scolastici,   con   esclusione   del
          personale amministrativo,  in  caso  di  esaurimento  delle
          graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le  unita'
          soprannumerarie di cui al  precedente  periodo,  di  figure
          professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.
          Esclusivamente  per  le  finalita'  di  ricollocazione  del
          personale  in  mobilita'  le  regioni  e  gli  enti  locali
          destinano, altresi', la restante  percentuale  della  spesa
          relativa al personale di ruolo cessato negli  anni  2014  e
          2015,  salva  la  completa  ricollocazione  del   personale
          soprannumerario. Fermi restando  i  vincoli  del  patto  di
          stabilita' interno e la  sostenibilita'  finanziaria  e  di
          bilancio dell'ente, le spese per il  personale  ricollocato
          secondo il presente comma non si  calcolano,  al  fine  del
          rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1
          della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  Il  numero  delle
          unita'  di  personale  ricollocato   o   ricollocabile   e'
          comunicato al  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica
          amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze
          nell'ambito delle procedure  di  cui  all'accordo  previsto
          dall'art. 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
          assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono
          nulle.". 
              Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'art.  41  del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per  la
          competitivita' e la  giustizia  sociale),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,  come
          modificato dalla presente legge 
                "Art. 41. (Attestazione dei tempi di pagamento) 
              1. (Omissis). 
              2. Al fine  di  garantire  il  rispetto  dei  tempi  di
          pagamento di cui  all'art.  4  del  decreto  legislativo  9
          ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche  di  cui
          al  comma  1,  esclusi  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale, che, sulla  base  dell'attestazione  di  cui  al
          medesimo  comma,  registrano  tempi  medi   nei   pagamenti
          superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60  giorni  a  decorrere
          dal  2015,  rispetto  a   quanto   disposto   dal   decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo  a
          quello di riferimento non possono procedere  ad  assunzioni
          di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
          contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa e di somministrazione, anche  con
          riferimento ai processi  di  stabilizzazione  in  atto.  E'
          fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti  di
          servizio con  soggetti  privati  che  si  configurino  come
          elusivi della presente disposizione. Ai  fini  del  calcolo
          dei tempi medi  di  pagamento,  si  escludono  i  pagamenti
          effettuati  mediante  l'utilizzo  delle  anticipazioni   di
          liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'art.  32,
          comma  2,  nonche'  dall'art.  1,  commi  1   e   10,   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 462  dell'art.  1
          della  citata  legge  n.  228   del   2012   e   successive
          modificazioni: 
                "462. In  caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno  la  Regione  o  la  Provincia  autonoma
          inadempiente,     nell'anno     successivo     a     quello
          dell'inadempienza: 
                  a) e' tenuta a  versare  all'entrata  del  bilancio
          statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
          trasmissione della certificazione relativa al rispetto  del
          patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente  alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per  i
          quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
          della spesa, si assume quale differenza il  maggiore  degli
          scostamenti   registrati   in   termini    di    competenza
          eurocompatibile o di competenza  finanziaria.  In  caso  di
          mancato  versamento  si  procede,   nei   sessanta   giorni
          successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
          giacenze depositate nei conti aperti  presso  la  tesoreria
          statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine   perentorio
          stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
          certificazione da parte dell'ente territoriale, si  procede
          al blocco di qualsiasi prelievo dai conti  della  tesoreria
          statale  sino  a  quando  la   certificazione   non   viene
          acquisita. La sanzione non si applica nel caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  europea  rispetto
          alla corrispondente spesa del 2011. Nel  2013  la  sanzione
          non si  applica  nel  caso  in  cui  il  superamento  degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno  sia  determinato
          dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
          di finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti
          dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa  del
          2011  considerata  ai  fini  del  calcolo   dell'obiettivo,
          diminuita della percentuale di manovra prevista per  l'anno
          di riferimento, nonche', in caso di  mancato  rispetto  del
          patto di  stabilita'  nel  triennio,  dell'incidenza  degli
          scostamenti tra i risultati  finali  e  gli  obiettivi  del
          triennio e gli obiettivi programmatici stessi; 
                  b) non puo'  impegnare  spese  correnti,  al  netto
          delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo
          annuale  minimo  dei  corrispondenti   impegni   effettuati
          nell'ultimo triennio; 
                  c) non puo'  ricorrere  all'indebitamento  per  gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  e  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
          apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
                  d) non puo' procedere ad assunzioni di personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto  di  stipulare  contratti  di   servizio   che   si
          configurino come elusivi della presente disposizione; 
                  e) e'  tenuta  a  rideterminare  le  indennita'  di
          funzione ed i gettoni di  presenza  del  Presidente  e  dei
          componenti della Giunta con una riduzione del 30 per  cento
          rispetto all'ammontare risultante alla data del  30  giugno
          2010.". 
              Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 26  dell'art.
          31 della legge  12  novembre  2011,  n.  183  e  successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato  -  Legge  di  stabilita'
          2012): 
                "Art. 31. Patto  di  stabilita'  interno  degli  enti
          locali 
              1 - 2 (Omissis). 
              3. Il saldo finanziario  tra  entrate  finali  e  spese
          finali  calcolato  in  termini  di  competenza   mista   e'
          costituito dalla somma algebrica degli  importi  risultanti
          dalla differenza tra accertamenti e impegni, per  la  parte
          corrente, e dalla differenza tra incassi e  pagamenti,  per
          la  parte  in  conto  capitale,  al  netto  delle   entrate
          derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
          derivanti dalla concessione di crediti, come riportati  nei
          certificati di conto consuntivo. Nel saldo di cui al  primo
          periodo rilevano gli stanziamenti di competenza  del  fondo
          crediti  di   dubbia   esigibilita'.   Sulla   base   delle
          informazioni  relative  al  valore   degli   accantonamenti
          effettuati sul fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  per
          l'anno  2015  acquisite  con  specifico  monitoraggio,   le
          percentuali riferite  all'anno  2015  di  cui  al  comma  2
          possono essere modificate. A decorrere dall'anno  2016,  le
          percentuali di cui al comma 2  sono  rideterminate  tenendo
          conto del valore degli accantonamenti effettuati sul  fondo
          crediti di dubbia esigibilita' nell'anno precedente. 
              4 - 25 (Omissis). 
              26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
                a)  e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
                b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura
          superiore  all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
                c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento  per  gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
                d) non puo' procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
                e)  e'  tenuto  a  rideterminare  le  indennita'   di
          funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
          2000, e successive modificazioni, con una riduzione del  30
          per cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del
          30 giugno 2010. 
              (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  del  comma  5  dell'art.  3  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 3. (Semplificazione e  flessibilita'  nel  turn
          over) 
              1 - 4 (Omissis). 
              5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali
          sottoposti al patto  di  stabilita'  interno  procedono  ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad una spesa pari al 60 per cento  di  quella  relativa  al
          personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  Resta
          fermo quanto disposto dall'art. 16, comma  9,  del  decreto
          legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta'  ad
          assumere e' fissata nella misura dell'80  per  cento  negli
          anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere  dall'anno
          2018. Restano ferme le disposizioni previste  dall'art.  1,
          commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il  cumulo
          delle  risorse  destinate  alle  assunzioni  per  un   arco
          temporale non superiore a  tre  anni,  nel  rispetto  della
          programmazione del fabbisogno e  di  quella  finanziaria  e
          contabile; e' altresi' consentito  l'utilizzo  dei  residui
          ancora disponibili delle quote percentuali  delle  facolta'
          assunzionali riferite al triennio  precedente.  L'art.  76,
          comma  7,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui  al  presente
          comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti  di
          cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato  decreto-legge  n.
          112 del 2008 al fine di  garantire  anche  per  i  medesimi
          soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
          di  personale  e  spese  correnti,  fermo  restando  quanto
          previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da  ultimo
          modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 98 del citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato  dalla
          presente legge: 
                "Art. 98. Albo nazionale 
              1. - 2 (Omissis). 
              3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio
          di    segretario    comunale    comunicandone    l'avvenuta
          costituzione  alla  Sezione  regionale  dell'Agenzia.  Tali
          convenzioni possono essere stipulate  anche  tra  comune  e
          provincia e tra province. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dei commi 85 e 89 dell'art.
          1 della legge 7 aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni): 
                "85. Le province di cui ai commi da 51  a  53,  quali
          enti con funzioni di area  vasta,  esercitano  le  seguenti
          funzioni fondamentali: 
                  a)  pianificazione  territoriale   provinciale   di
          coordinamento,    nonche'    tutela    e     valorizzazione
          dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
                  b)  pianificazione  dei  servizi  di  trasporto  in
          ambito provinciale, autorizzazione e controllo  in  materia
          di trasporto privato, in  coerenza  con  la  programmazione
          regionale, nonche'  costruzione  e  gestione  delle  strade
          provinciali e regolazione della  circolazione  stradale  ad
          esse inerente; 
                  c)   programmazione    provinciale    della    rete
          scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 
                  d) raccolta ed  elaborazione  di  dati,  assistenza
          tecnico-amministrativa agli enti locali; 
                  e) gestione dell'edilizia scolastica; 
                  f) controllo dei fenomeni discriminatori in  ambito
          occupazionale e  promozione  delle  pari  opportunita'  sul
          territorio provinciale." 
              "89. Fermo restando quanto disposto dal  comma  88,  lo
          Stato e  le  regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,
          attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle  di
          cui  al  comma  85,  in  attuazione  dell'art.  118   della
          Costituzione, nonche' al fine  di  conseguire  le  seguenti
          finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale
          di  esercizio  per  ciascuna  funzione;   efficacia   nello
          svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni
          e delle  unioni  di  comuni;  sussistenza  di  riconosciute
          esigenze unitarie;  adozione  di  forme  di  avvalimento  e
          deleghe di esercizio tra gli  enti  territoriali  coinvolti
          nel processo di riordino, mediante  intese  o  convenzioni.
          Sono altresi' valorizzate forme di esercizio  associato  di
          funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie
          funzionali. Le funzioni che  nell'ambito  del  processo  di
          riordino sono  trasferite  dalle  province  ad  altri  enti
          territoriali continuano ad essere da esse  esercitate  fino
          alla  data  dell'effettivo  avvio  di  esercizio  da  parte
          dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          92  per  le  funzioni  di  competenza  statale  ovvero   e'
          stabilita dalla regione  ai  sensi  del  comma  95  per  le
          funzioni di competenza regionale.".