(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                    Informativa agli interessati 
 
    1. Per il trattamento delle informazioni provenienti dalle  fonti
di cui al precedente art.  3,  considerato  il  rilevante  numero  di
interessati e la peculiare natura delle stesse informazioni, tale  da
comportare  un  impiego  di   mezzi   da   ritenersi   manifestamente
sproporzionato rispetto  al  diritto  tutelato,  il  fornitore  rende
l'informativa all'interessato, in forma non  individuale,  attraverso
modalita' semplificate rispetto a quelle ordinarie previste dall'art.
13, comma 5), lett. c), del  Codice  e,  in  particolare,  attraverso
un'informativa predisposta  in  apposite  comunicazioni  sul  portale
Internet costituito, anche a tal fine, dai fornitori di  informazioni
commerciali. 
    2. L'informativa di cui al precedente comma contiene gli elementi
previsti dall'art. 13, comma 1, del  Codice,  indicati  mediante  una
descrizione   sintetica   delle   principali   caratteristiche    del
trattamento effettuato  dai  fornitori,  autonomi  titolari,  e  deve
recare obbligatoriamente: 
    a)  l'indicazione  dei  responsabili  del  trattamento,   qualora
designati, e/o l'elenco degli stessi, anche al fine  di  ottenere  il
riscontro in caso di esercizio dei diritti  di  cui  all'art.  7  del
Codice (art. 13, comma 1, lett. f), del Codice); 
    b)  l'indicazione  dei  siti  Internet  o  altre  sedi  dove  sia
agevolmente e gratuitamente consultabile la specifica  e  dettagliata
informativa di ciascun fornitore; 
    c) l'indicazione delle modalita' attraverso le quali e' possibile
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice. 
    3. I  fornitori  aventi  un  fatturato  annuale  per  servizi  di
informazione commerciale non superiore a € 300.000,00 (trecentomila),
possono   rendere   l'informativa   solo   attraverso   la   relativa
comunicazione sul proprio sito Internet.