Art. 4 
 
                            Connettivita' 
 
  1. Al fine della tempestiva acquisizione dei dati,  i  soggetti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e) e f),  trasmettono  al  RUCI,
eventualmente anche per il tramite del Registro unico  dei  controlli
regionale, le informazioni  di  propria  competenza  prioritariamente
avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa  attivati  secondo
lo standard SpCoop/Soap. A tal fine sono resi disponibili servizi  di
cooperazione  applicativa  e/o  sistemi   di   sincronizzazione   che
consentano  l'interscambio  tra   RUCI,   Registri   regionali,   ove
istituiti, e gli enti fornitori di dati, anche per  la  consultazione
delle informazioni presenti nel RUCI. 
  2. Gli accordi di servizio per la cooperazione  delle  banche  dati
delle singole Autorita' di controllo e dei Registri Unici esistenti a
livello regionale nonche'  le  modalita'  di  accesso  al  RUCI  sono
definite nell'allegato III, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  1°  aprile  2008,
recante regole tecniche e  di  sicurezza  per  il  funzionamento  del
Sistema pubblico di connettivita' previste dall'art. 71, comma  1-bis
del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il  «Codice
dell'amministrazione digitale».