Art. 4 
 
 
               Presentazione della richiesta della CIE 
 
  La richiesta di rilascio della CIE e' presentata dal  cittadino  (o
dai genitori o tutori in caso di minore) presso l'ufficio  anagrafico
del Comune di residenza o di dimora, ai  sensi  dell'articolo  3  del
regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  o  presso  il  Consolato  se
cittadino italiano residente all'estero ed iscritto in ANPR 
    1. residente all'estero, in caso di: 
      a) primo rilascio; 
      b) smarrimento o furto della CIE o della carta  d'identita'  in
corso di validita', previa presentazione della relativa denuncia; 
      c) deterioramento della CIE o della carta d'identita' in  corso
di  validita',  previa  verifica  del   relativo   stato   da   parte
dell'Ufficiale di anagrafe; 
      d) scadenza della carta d'identita'. 
    2. Il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori)  puo'
prenotare  la  richiesta  di  rilascio  della  CIE  collegandosi   al
CIEOnline secondo le modalita' indicate sul Portale. 
    3.  Il  Comune  o  il  Consolato,  verificata   l'identita'   del
richiedente,  accerta  l'assenza  di  eventuali  motivi  ostativi  al
rilascio della CIE per il tramite del SSCE, secondo  quanto  indicato
nell'allegato B.