Art. 4 
 
Modifiche  in  materia  di  misure  di  prevenzione  personali  e  di
espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole:  «nonche'
alla  commissione  dei  reati  con  finalita'  di  terrorismo   anche
internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a  prendere  parte
ad un conflitto in territorio estero a sostegno di  un'organizzazione
che  persegue  le  finalita'  terroristiche   di   cui   all'articolo
270-sexies del codice penale»; 
    b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore, all'atto
della presentazione della proposta di applicazione  delle  misure  di
prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo  di  soggiorno
nel comune di residenza o di  dimora  abituale  nei  confronti  delle
persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre  il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita'  ai
fini  dell'espatrio  di  ogni  altro   documento   equipollente.   Il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita'  ai
fini  dell'espatrio  di  ogni  altro  documento   equipollente   sono
comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica  presso  il
tribunale del capoluogo del  distretto  ove  dimora  la  persona,  il
quale, se non ritiene di  disporne  la  cessazione,  ne  richiede  la
convalida, entro quarantotto ore, al  presidente  del  tribunale  del
capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle
successive quarantotto ore con le modalita' di cui  al  comma  1.  Il
ritiro del passaporto  e  la  sospensione  della  validita'  ai  fini
dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano  di  avere
effetto  se  la  convalida  non  interviene  nelle   novantasei   ore
successive alla loro adozione.»; 
    c)  all'articolo  71,  comma  1,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono
inserite le seguenti: «270-bis,  270-ter,  270-quater,  270-quater.1,
270-quinquies,»; 
      2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono  inserite
le seguenti: «nonche' per i delitti  commessi  con  le  finalita'  di
terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»; 
    d) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 75-bis 
     Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza 
 
  1. Il contravventore alle misure imposte  con  i  provvedimenti  di
urgenza di cui all'articolo 9 e' punito con la reclusione  da  uno  a
tre anni. Nelle ipotesi di cui  ai  commi  1  e  2-bis  del  predetto
articolo 9 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza.». 
  2. All'articolo 13, comma 2, del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) appartiene a taluna delle categorie indicate  negli  articoli
1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;». 
  3. All'articolo 226, comma 3, del  decreto  legislativo  28  luglio
1989, n. 271, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il
predetto termine  e'  di  dieci  giorni  se  sussistono  esigenze  di
traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».