Art. 4 
 
     Modifica dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117 
 
  1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 7. - (Azione di rivalsa). - 1. Il Presidente del  Consiglio
dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base  di
titolo  giudiziale  o  di  titolo  stragiudiziale,  ha  l'obbligo  di
esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel  caso
di diniego di  giustizia,  ovvero  nei  casi  in  cui  la  violazione
manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea  ovvero
il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi
2,  3  e  3-bis,  sono  stati  determinati  da  dolo   o   negligenza
inescusabile. 
  2. In nessun caso la transazione e' opponibile  al  magistrato  nel
giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare. 
  3. I giudici popolari  rispondono  soltanto  in  caso  di  dolo.  I
cittadini estranei alla  magistratura  che  concorrono  a  formare  o
formano organi giudiziari collegiali rispondono in  caso  di  dolo  o
negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».