Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
151, in materia di congedo di  maternita'  nei  casi  di  adozione  e
                             affidamento 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis.  La  disposizione  di   cui   all'articolo   16-bis   trova
applicazione anche al congedo di maternita' disciplinato dal presente
articolo.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 26 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 26 (Adozioni e  affidamenti)  (legge  9  dicembre
          1977, n. 903,  art.  6,  comma  1).  -  1.  Il  congedo  di
          maternita' come regolato dal presente Capo spetta,  per  un
          periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici  che
          abbiano adottato un minore. 
              2. In caso  di  adozione  nazionale,  il  congedo  deve
          essere  fruito  durante  i  primi  cinque  mesi  successivi
          all'effettivo ingresso  del  minore  nella  famiglia  della
          lavoratrice. 
              3. In caso di adozione internazionale, il congedo  puo'
          essere fruito prima dell'ingresso  del  minore  in  Italia,
          durante il periodo di permanenza all'estero  richiesto  per
          l'incontro con il minore e gli  adempimenti  relativi  alla
          procedura adottiva. Ferma restando  la  durata  complessiva
          del congedo, questo puo' essere fruito entro i cinque  mesi
          successivi all'ingresso del minore in Italia. 
              4. La lavoratrice che, per  il  periodo  di  permanenza
          all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda  solo
          in parte il  congedo  di  maternita',  puo'  fruire  di  un
          congedo non retribuito, senza diritto ad indennita'. 
              5. L'ente autorizzato che  ha  ricevuto  l'incarico  di
          curare la procedura di adozione  certifica  la  durata  del
          periodo di permanenza all'estero della lavoratrice. 
              6. Nel caso di affidamento di minore, il  congedo  puo'
          essere fruito entro cinque mesi  dall'affidamento,  per  un
          periodo massimo di tre mesi. 
              6-bis. La disposizione di  cui  all'art.  16-bis  trova
          applicazione anche al congedo  di  maternita'  disciplinato
          dal presente articolo.».