Art. 4 
 
 
           Valutazione dei pericoli di incidente rilevante 
               per una particolare sostanza pericolosa 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, su proposta  del  gestore  o  di  altro  soggetto  interessato,
valuta, al fine della comunicazione alla Commissione europea  di  cui
al comma 6, se e' impossibile in pratica che una sostanza  pericolosa
di cui alla parte 1,  o  elencata  nella  parte  2  dell'allegato  1,
provochi un rilascio di materia o energia che possa dar  luogo  a  un
incidente  rilevante,  sia  in  condizioni  normali   che   anormali,
ragionevolmente prevedibili. Il Ministero, ai fini della valutazione,
si avvale dell'Istituto superiore per la  protezione  ambientale  (di
seguito  ISPRA)  e  degli  altri  organi  tecnici  nazionali  di  cui
all'articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza. 
  2. Detta valutazione, effettuata  in  base  ai  criteri  e  con  le
modalita' definiti con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della salute e dello  sviluppo  economico,  sentita  la
Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di
cui  al  comma  4,  e  si  basa  su  una  o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni  normali
di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita  di  contenimento
non programmata; 
  b) le  proprieta'  intrinseche  della  sostanza  o  delle  sostanze
pericolose,  in  particolare   quelle   relative   al   comportamento
dispersivo in uno scenario di incidente  rilevante,  quali  la  massa
molecolare e la tensione di vapor saturo; 
  c) la  concentrazione  massima  della  sostanza  o  delle  sostanze
pericolose nel caso di miscele. 
  3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 si tiene conto,  ove
appropriato,  del  contenimento  e  dell'imballaggio  generico  della
sostanza  pericolosa,  in   particolare   laddove   disciplinati   da
specifiche disposizioni normative dell'Unione europea. 
  4. La proposta di cui al  comma  1,  formulata  dal  proponente  in
conformita' ai criteri ed alle modalita' del decreto di cui al  comma
2, deve essere corredata delle informazioni necessarie  per  valutare
le proprieta' della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo
dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e  dei  pericoli  per
l'ambiente, che comprendono: 
  a) un elenco dettagliato delle proprieta' necessarie a  valutare  i
rischi potenziali che presenta una sostanza pericolosa  di  provocare
danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente; 
  b) proprieta' fisiche e chimiche  (ad  esempio,  massa  molecolare,
tensione  di  vapor   saturo,   tossicita'   intrinseca,   punto   di
ebollizione, reattivita', viscosita', solubilita' e altre  proprieta'
pertinenti); 
  c) proprieta' relative ai pericoli per  la  salute  e  ai  pericoli
fisici (ad esempio reattivita', infiammabilita', tossicita', oltre  a
fattori aggiuntivi quali le modalita' di aggressione  sul  corpo,  il
tasso di ferimento e mortalita', gli effetti a lungo termine e  altre
proprieta' a seconda dei casi); 
  d) proprieta' relative ai  pericoli  per  l'ambiente  (ad  esempio,
ecotossicita',   persistenza,   bioaccumulazione,    potenziale    di
propagazione  a  lunga  distanza  nell'ambiente  e  altre  proprieta'
pertinenti); 
  e)  se  disponibile,  la  classificazione,  a  livello  dell'Unione
europea, della sostanza o miscela; 
  f)  informazioni  sulle  specifiche  condizioni  operative  per  la
sostanza (ad esempio, temperatura, pressione  e  altre  condizioni  a
seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa e' immagazzinata,
utilizzata o puo' essere presente nel  caso  di  operazioni  anormali
prevedibili o di incidenti quali incendi. 
  5. La proposta di valutazione di cui al comma 1  e'  presentata  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
si esprime  nel  merito,  sulla  base  degli  esiti  dell'istruttoria
effettuata  ai  sensi  del  comma   1,   entro   120   giorni   dalla
presentazione, dandone comunicazione al proponente. 
  6. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, a seguito della valutazione effettuata, ritenga  che  una
sostanza pericolosa non presenti un pericolo di  incidente  rilevante
ai sensi del comma 1, lo comunica alla Commissione europea unitamente
ai documenti giustificativi, comprese le informazioni di cui al comma
4, per i fini di cui all'articolo 4 della direttiva 2012/18/UE. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,
          supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse.