Art. 4 
 
 
                     Durata massima complessiva 
 
  1. Per ciascuna  unita'  produttiva,  il  trattamento  ordinario  e
quello straordinario di integrazione salariale non  possono  superare
la durata massima complessiva di 24 mesi in  un  quinquennio  mobile,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5. 
  2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia  e  affini,
nonche' per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n)  e
o), per ciascuna unita' produttiva il trattamento ordinario e  quello
straordinario di  integrazione  salariale  non  possono  superare  la
durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.