Art. 4 
 
 
Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 
 
  1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio  2016,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  l'ANPAL,  al  cui
funzionamento  si  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Per  quanto  non
specificamente  previsto  dal  presente  decreto,  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300. 
  2.  L'ANPAL  e'  dotata  di   personalita'   giuridica,   autonomia
organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio
ed e' posta sotto la vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi  e  la
corretta gestione delle risorse finanziarie. 
  3. L'ANPAL è sottoposta al controllo  della  Corte  dei  conti  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni. 
  4. La dotazione organica dell'ANPAL, non  superiore  a  395  unita'
ripartite  tra  le  diverse   qualifiche,   incluse   le   qualifiche
dirigenziali,  e'  definita  con  i  decreti  di  cui  al  comma   9.
Nell'ambito  della  predetta  dotazione  organica  e'  prevista   una
posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore
generale, e sette posizioni dirigenziali  di  livello  non  generale,
corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale
dirigenziale e non  dirigenziale  di  ruolo  dell'ANPAL  si  applica,
rispettivamente,  la  contrattazione  collettiva  dell'Area  I  e  la
contrattazione collettiva del comparto Ministeri. 
  5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzione
generale per le politiche attive,  i  servizi  per  il  lavoro  e  la
formazione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
soppressa e i relativi posti funzione  di  un  dirigente  di  livello
generale e cinque dirigenti di livello non generale  sono  trasferiti
all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL  ulteriori  due  uffici
dirigenziali di livello non generale  dalla  direzione  generale  dei
sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione  nonche'
dalla  direzione   generale   per   le   politiche   del   personale,
l'innovazione  organizzativa,  il  bilancio  -  ufficio  procedimenti
disciplinari. 
  6.  L'ISFOL,  negli  anni  2016  e  2017,  non  puo'  procedere  ad
assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute  negli
anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi  derivanti
da tali mancate assunzioni  affluiscono  al  bilancio  dell'ANPAL,  a
copertura  degli  oneri  di   funzionamento.   Conseguentemente,   il
contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un  importo  pari
ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016  ed  e'  trasferito
all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri  di  funzionamento
anche le risorse derivanti  dalle  economie  per  le  cessazioni  del
personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione
generale per le politiche attive,  i  servizi  per  il  lavoro  e  la
formazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione
alle quali l'ANPAL,  nell'anno  2016,  non  puo'  procedere  a  nuove
assunzioni. 
  7. In relazione ai trasferimenti di  personale  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti  di  cui
al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le  somme  relative
alla copertura degli oneri  di  funzionamento  e  di  personale,  ivi
inclusa le componenti accessorie della retribuzione. 
  8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e  fino
alla definizione di un piano logistico generale  relativo  agli  enti
coinvolti nella riorganizzazione utilizza le  sedi  gia'  in  uso  al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL. 
  9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di  entrata
in vigore del  presente  decreto,  con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica
amministrazione si provvede alla  individuazione  dei  beni  e  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal  Ministero
del lavoro e dalle politiche  sociali  e  dell'ISFOL  all'ANPAL,  ivi
compresa la cessione dei contratti ancora  in  corso,  nonche'  delle
modalita' e  procedure  di  trasferimento.  Gli  schemi  di  decreto,
corredati da  relazione  tecnica,  sono  trasmessi  alla  Camera  dei
deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'  su  di  essi  siano
espressi, entro trenta giorni dalla data  di  assegnazione  i  pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.
Ai dipendenti transitati nei  ruoli  dell'ANPAL  e'  riconosciuto  il
diritto  di  opzione  per  il  regime  previdenziale   dell'ente   di
provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti  che  applicano
un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti  in  ruoli
ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di
provenienza. 
  10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11
sono determinate le conseguenti riduzioni delle  dotazioni  organiche
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL. 
  11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo  1,
comma 7, lettera l), della legge n. 183  del  2014,  in  applicazione
delle disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  sono
apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche  al  decreto
di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
anche in relazione alla individuazione della struttura  dello  stesso
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  assegnataria  dei
compiti di cui al comma 2. Per  i  medesimi  scopi  si  provvede  per
l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente
comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa  della
finanza pubblica. 
  12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  con  decreti  del  Presidente  della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
su proposta del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
nominato il presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6. 
  13. A far data dalla nomina di cui  al  comma  12,  ANPAL  subentra
nella titolarita' delle azioni di Italia  Lavoro  S.p.A.  ed  il  suo
presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi,
con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di  Italia
Lavoro S.p.A. Nei successivi  trenta  giorni,  Italia  Lavoro  S.p.A.
adotta il nuovo statuto, che prevede  forme  di  controllo  da  parte
ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di  Italia
Lavoro S.p.A., ed e'  soggetto  all'approvazione  del  Ministero  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  14. ANPAL non puo' trasferire la titolarita' delle azioni di Italia
Lavoro S.p.A., ne' i diritti  di  opzione  in  sede  di  aumento  del
capitale sociale, ne' i diritti di prelazione dei diritti inoptati, e
non puo' concedere alcun altro diritto sulle azioni. 
  15. Una quota non inferiore al 50  per  cento  dei  posti  messi  a
concorso  dall'ANPAL  sono  riservati  a  personale  in  possesso  di
specifici requisiti di professionalita' e competenza acquisiti presso
enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e
del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel
campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione,
per un periodo non inferiore a un anno. 
  16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo  14,  comma  4,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  l'ANPAL  si  avvale
dell'Organismo Indipendente  di  Valutazione  della  Performance  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili  sinergie  logistiche,
stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con: 
    a)  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  in   relazione   allo
svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo; 
    b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria  collaborazione
con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni  e  compiti
di gestione coordinata dei sistemi informativi; 
    c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in  materia  di
collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilita'
da lavoro; 
    d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita' istituzionali  fra
i due enti e il Ministero vigilante. 
  18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con  il  Ministro  dell'economia  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, in conformita' ai principi e  ai  criteri  direttivi
stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo  n.  300
del 1999. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per  il  testo  dell'articolo  8  del  citato   decreto
          legislativo n.  300  del  1999,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              Si riporta  l'articolo  3,  comma  4,  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei   conti)   e
          successive modificazioni: 
              "Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti. 
              (Omissis). 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico.". 
              Si riporta l'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
          183 del 2014: 
              "Art. 1. (Omissis). 
              7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso
          nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono  in  cerca
          di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro
          vigenti per renderli maggiormente coerenti con  le  attuali
          esigenze del  contesto  occupazionale  e  produttivo  e  di
          rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva,  il  Governo
          e' delegato ad  adottare,  su  proposta  del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti legislativi, di cui uno recante un  testo  organico
          semplificato delle discipline delle tipologie  contrattuali
          e  dei  rapporti  di  lavoro,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi  e  criteri  direttivi,   in   coerenza   con   la
          regolazione   dell'Unione   europea   e   le    convenzioni
          internazionali: 
              a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
          esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza
          con il tessuto occupazionale e con il  contesto  produttivo
          nazionale e internazionale, in funzione  di  interventi  di
          semplificazione,  modifica  o  superamento  delle  medesime
          tipologie contrattuali; 
              b) promuovere, in coerenza con le indicazioni  europee,
          il contratto a tempo indeterminato  come  forma  comune  di
          contratto di lavoro rendendolo  piu'  conveniente  rispetto
          agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti  e
          indiretti; 
              c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a
          tempo  indeterminato  a  tutele  crescenti   in   relazione
          all'anzianita' di servizio, escludendo per i  licenziamenti
          economici  la   possibilita'   della   reintegrazione   del
          lavoratore nel posto di lavoro,  prevedendo  un  indennizzo
          economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio  e
          limitando il diritto alla reintegrazione  ai  licenziamenti
          nulli  e  discriminatori  e  a  specifiche  fattispecie  di
          licenziamento    disciplinare    ingiustificato,    nonche'
          prevedendo   termini   certi   per    l'impugnazione    del
          licenziamento; 
              d)   rafforzamento   degli   strumenti   per   favorire
          l'alternanza tra scuola e lavoro; 
              e) revisione della disciplina delle mansioni,  in  caso
          di  processi  di   riorganizzazione,   ristrutturazione   o
          conversione aziendale individuati sulla base  di  parametri
          oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
          impiego del personale con l'interesse del  lavoratore  alla
          tutela del posto di lavoro, della professionalita' e  delle
          condizioni di vita ed economiche,  prevedendo  limiti  alla
          modifica    dell'inquadramento;    previsione    che     la
          contrattazione  collettiva,  anche  aziendale   ovvero   di
          secondo livello, stipulata con le organizzazioni  sindacali
          dei lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative  sul
          piano nazionale a livello interconfederale o  di  categoria
          possa  individuare  ulteriori  ipotesi  rispetto  a  quelle
          disposte ai sensi della presente lettera; 
              f) revisione della disciplina dei controlli a  distanza
          sugli impianti e sugli strumenti di lavoro,  tenendo  conto
          dell'evoluzione tecnologica  e  contemperando  le  esigenze
          produttive ed  organizzative  dell'impresa  con  la  tutela
          della dignita' e della riservatezza del lavoratore; 
              g)   introduzione,   eventualmente   anche    in    via
          sperimentale, del compenso orario  minimo,  applicabile  ai
          rapporti  aventi  ad  oggetto  una  prestazione  di  lavoro
          subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
          di collaborazione coordinata e  continuativa,  nei  settori
          non regolati da  contratti  collettivi  sottoscritti  dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale,  previa  consultazione   delle   parti   sociali
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; 
              h)  previsione,  tenuto  conto   di   quanto   disposto
          dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, della  possibilita'  di  estendere,  secondo  linee
          coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del  presente
          comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
          attivita' lavorative discontinue e occasionali nei  diversi
          settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
          buoni lavoro acquistati, con  contestuale  rideterminazione
          contributiva  di  cui  all'articolo  72,  comma  4,  ultimo
          periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
              i)   abrogazione   di   tutte   le   disposizioni   che
          disciplinano le singole forme  contrattuali,  incompatibili
          con le disposizioni del  testo  organico  semplificato,  al
          fine di  eliminare  duplicazioni  normative  e  difficolta'
          interpretative e applicative; 
              l) razionalizzazione e  semplificazione  dell'attivita'
          ispettiva,  attraverso  misure  di   coordinamento   ovvero
          attraverso l'istituzione,  ai  sensi  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni
          del lavoro, tramite l'integrazione  in  un'unica  struttura
          dei servizi ispettivi del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
          ispettivi delle aziende sanitarie locali  e  delle  agenzie
          regionali per la protezione ambientale.". 
              Si riporta l'articolo 2383,  terzo  comma,  del  codice
          civile: 
              "Art. 2383. Nomina e revoca degli amministratori. 
              Gli amministratori  sono  rieleggibili,  salvo  diversa
          disposizione   dello    statuto,    e    sono    revocabili
          dall'assemblea  in  qualunque  tempo,  anche  se   nominati
          nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
          al risarcimento dei  danni,  se  la  revoca  avviene  senza
          giusta causa.". 
              Si  riporta  l'articolo  14,  comma  4,   del   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni): 
              "Art. 14. Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance 
              (Omissis). 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
              a) monitora il funzionamento  complessivo  del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
              b) comunica tempestivamente le  criticita'  riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione  di  cui  all'articolo
          13; 
              c)  valida  la  Relazione  sulla  performance  di   cui
          all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
              d)  garantisce   la   correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
              e) propone, sulla base del sistema di cui  all'articolo
          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
              f) e' responsabile della  corretta  applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; 
              g) promuove e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
              h)  verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche   di
          promozione delle pari opportunita'.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". 
              Per il testo  dell'articolo  8,  comma  4,  del  citato
          decreto legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note alle
          premesse.