Art. 4 
 
                  Aumento o riduzione del compenso 
 
  1. L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre l'ammontare del
compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al
50 per cento, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) complessita' della gestione; 
    b) ricorso all'opera di coadiutori; 
    c) necessita' e frequenza dei controlli esercitati; 
    d) qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; 
    e) sollecitudine con cui sono  state  condotte  le  attivita'  di
amministrazione,  ivi  compreso  l'adempimento  degli   obblighi   di
segnalazione gravanti sugli amministratori; 
    f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato. 
  2. Il compenso  liquidato  a  norma  dell'articolo  3  puo'  essere
aumentato in misura non superiore  al  100  per  cento  a  fronte  di
amministrazioni estremamente complesse ovvero di  eccezionale  valore
del patrimonio o dei beni costituiti in azienda  sequestrati,  ovvero
di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.