Art. 4 
 
 
               Ministro dell'economia e delle finanze 
 
  1.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   approva   il
provvedimento di cui  all'articolo  32  con  cui  la  Banca  d'Italia
dispone l'avvio della risoluzione ed  esercita  le  funzioni  di  sua
competenza previste dal presente decreto. 
  2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e  delle  finanze
concordano   modalita'   per   la   tempestiva   condivisione   delle
informazioni al  fine  di  garantire  efficacia  e  efficienza  della
gestione delle crisi.