Art. 4 Accertamento delle competenze ed attestato di qualificazione 1. Al termine dei corsi di addestramento di cui all'art. 2, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta dinanzi ad una commissione presieduta, da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, e composta dal direttore del corso e da almeno due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche la funzione di segretario. 2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti seguiti ed indicati all'art. 2 del presente decreto, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica (es: caso di studio) della durata di 30 minuti. 3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto, tale prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e la prova si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame si intende superato se entrambe le prove avranno esito favorevole. 4. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e' rilasciato un attestato, secondo il modello in allegato E del presente decreto, riportante i commi da 4 a 7 della regola V/2 della STCW per i quali si e' superato l'esame (art. 2, lettere a), b), c), d). 5. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni ai marittimi che abbiano effettuato almeno un anno di navigazione su navi passeggeri ed abbiano frequentato il corso di aggiornamento (refresher training) di cui al successivo art. 5.