Art. 4. 
 
 
                 (Durata della Camera dei deputati) 
 
  1. L'articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni. 
  La durata della Camera dei deputati non puo'  essere  prorogata  se
non per legge e soltanto in caso di guerra ».