Art. 4 Modalita' di utilizzo del credito d'imposta 1. Le spese di cui al comma 145 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. 2. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono effettuate le erogazioni liberali. Il credito e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. La quota annuale non utilizzata puo' essere riportata in avanti senza alcun limite temporale. 3. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attivita' commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. 4. Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito d'imposta e' utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.