Art. 4 
 
             Modalita' di utilizzo del credito d'imposta 
 
  1. Le spese di cui al comma 145 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo  di
euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. 
  2. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono effettuate  le
erogazioni liberali. Il credito e' ripartito in tre quote annuali  di
pari importo. La quota annuale non utilizzata puo'  essere  riportata
in avanti senza alcun limite temporale. 
  3. Le persone fisiche e  gli  enti  che  non  esercitano  attivita'
commerciali fruiscono del credito d'imposta nella  dichiarazione  dei
redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. 
  4. Per i  soggetti  titolari  di  reddito  di  impresa  il  credito
d'imposta e' utilizzabile, ferma  restando  la  ripartizione  in  tre
quote annuali di pari importo,  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a  quello  di  effettuazione  delle  erogazioni  liberali,
esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.