Art. 4 Beneficiari 1. La richiesta del beneficio e' presentata ai comuni da un componente del nucleo familiare mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' predisposto dal Soggetto Attuatore entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il modello tiene conto delle informazioni gia' dichiarate con riferimento al nucleo familiare nella DSU utilizzata per l'accesso al beneficio. 2. Il Richiedente deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda. 3. I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti: a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare: il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti: i. presenza di un componente di eta' minore di anni 18; ii. presenza di una persona con disabilita' e di almeno un suo genitore; iii. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e' rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio puo' essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto; b) Requisiti concernenti la condizione economica: i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validita', inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore. In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio puo' essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuita'. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione e' variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' e comunque secondo le modalita' di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in caso di rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all'art. 10, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo in caso di attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale; le medesime comunicazioni sono effettuate all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validita' utilizzato per l'accesso al beneficio. Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell'ISEE e' aggiornato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria; ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili; la misura della soglia e' aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia e' comunicata dal Soggetto Attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet; iii) nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; iv) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonche' motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti; c) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 45, attribuito in base alla scala di seguito specificata: i) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, cosi' attribuito: A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di eta' inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o piu' figli; B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'eta' di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti; C. nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; D. nucleo familiare in cui per uno o piu' componenti sia stata accertata una condizione di disabilita' grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU: disabilita' grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza; ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, cosi' attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120; iii) condizione lavorativa, valore di 10 punti cosi' attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in eta' attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 4. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al comma 3, lettera b), punto ii), valgono le seguenti regole di computo: a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; b) le mensilita' aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicita' mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore; c) nel caso di erogazioni che hanno periodicita' bimestrale, l'ammontare considerato e' la meta' dell'erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicita', comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono; d) nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione; e) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonche' le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresi' nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6. 5. Il Soggetto Attuatore accantona per ogni Nucleo Familiare Beneficiario un ammontare di risorse pari a dodici mensilita' del beneficio, avuto riguardo alla modulazione del beneficio medesimo in base alla numerosita' del nucleo familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1. In caso di esaurimento delle risorse attribuite ad una regione e non accantonate e, al medesimo tempo, di presenza di rilevanti disponibilita' di risorse non accantonate in altre regioni, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' rideterminato l'importo attribuito alle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 2, comma 3. In caso di esaurimento a livello nazionale delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, e non accantonate, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dei criteri di accesso ovvero dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai periodi precedenti, l'acquisizione di nuove domande e' sospesa. La rimodulazione dei criteri di accesso ovvero dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle richieste di beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. 6. I comuni possono con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio nel caso emerga il venire meno delle condizioni di bisogno che lo hanno motivato.