Art. 4 
 
 
                 Corresponsione del cinque per mille 
 
  1. L'Agenzia delle entrate, sulla base  delle  scelte  operate  dai
contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
i dati occorrenti a stabilire,  sulla  base  degli  incassi  relativi
all'imposta sui redditi delle  persone  fisiche,  gli  importi  delle
somme che spettano a ciascuno dei  soggetti  a  favore  dei  quali  i
contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del
cinque per  mille  della  loro  imposta  sui  redditi  delle  persone
fisiche. 
  2. Le somme da stanziare, in base alla legislazione vigente, per la
corresponsione del cinque per  mille  saranno  iscritte  in  bilancio
sull'apposito  Fondo  nell'ambito  del  centro   di   responsabilita'
«Ragioneria generale dello  Stato»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei  limiti  di
quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui al comma 2, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze nello stato di  previsione
del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,
sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate. 
  4. La corresponsione a ciascun beneficiario delle  somme  spettanti
sara' effettuata,  sulla  base  degli  elenchi  all'uopo  predisposti
dall'Agenzia delle entrate, dal Ministero dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo. 
  5. Per ragioni di economicita' amministrativa, non verranno erogate
le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza  con
le indicazioni contenute nell' art. 25, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. 
  6. Entro tre mesi dalla  data  di  erogazione  del  contributo,  il
Ministero provvede alla pubblicazione in apposita sezione del proprio
sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo  e'
stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.