Art. 4 Corresponsione del cinque per mille 1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche. 2. Le somme da stanziare, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del cinque per mille saranno iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del centro di responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate. 4. La corresponsione a ciascun beneficiario delle somme spettanti sara' effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate, dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 5. Per ragioni di economicita' amministrativa, non verranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell' art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 6. Entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, il Ministero provvede alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo e' stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.