Art. 4 
 
 
Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta 
 
  1. A  decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al
31  marzo  2017,  le  imprese  interessate  presentano  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  apposita
domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di  cui  all'art.
1,  da  presentarsi   esclusivamente   accedendo   alla   piattaforma
informatica che sara' accessibile sul sito www.minambiente.it. 
  2. Nella domanda  di  cui  al  comma  1,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato: 
    a) il costo complessivo degli interventi; 
    b) l'ammontare delle singole spese eleggibili; 
    c) l'ammontare del credito d'imposta richiesto; 
    d) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di
spesa. 
  3. La domanda di  cui  al  comma  1  deve  essere  corredata,  pena
esclusione, da: 
    a)  piano  di  lavoro  del  progetto  di  bonifica  unitariamente
considerato presentato all'ASL competente; 
    b)  comunicazione  alla   ASL   di   avvenuta   ultimazione   dei
lavori/attivita' di cui al piano di lavori gia' approvato comprensiva
della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento  in  discarica
autorizzata e, nel caso di amianto friabile  in  ambienti  confinati,
anche la certificazione di restituibilita' degli ambienti  bonificati
redatta da ASL; 
    c) l'attestazione dell'effettivita' delle spese sostenute; 
    d) la dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta'  relativa
agli  altri  aiuti  «de   minimis»   eventualmente   fruiti   durante
l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come  previsto
dall'art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.  1407/2013  del  18
dicembre 2013. 
  4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica,  da  parte
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'ammissibilita' in ordine al  rispetto  dei  requisiti  previsti,
secondo   l'ordine   di   presentazione   delle   domande   e    sino
all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni  di
euro. 
  5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione  delle  singole
domande di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del  mare  comunica  all'impresa  il  riconoscimento
ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo  del
credito effettivamente spettante. 
  6. Il credito d'imposta di cui al  presente  decreto  non  concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del
valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, recante  il  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi. 
  7. Il credito d'imposta e'  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre
quote annuali di pari importo ed e' indicato nella dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del  credito
e nelle dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi  di  imposta
successivi  fino  a  quello  nel  corso  del  quale  se  ne  conclude
l'utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa  al  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre  2016.  La  prima  quota  annuale  e'
utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
  8.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello  F24
deve essere presentato esclusivamente tramite  i  servizi  telematici
messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto
dell'operazione di  versamento.  L'ammontare  del  credito  d'imposta
utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini  del  controllo
di cui al periodo precedente,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, preventivamente alla  comunicazione
alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle  entrate,  con
modalita' telematiche definite d'intesa, le imprese ammesse a  fruire
dell'agevolazione  e  l'importo  del  credito  concesso,  nonche'  le
eventuali variazioni e revoche. 
  9. Per consentire  la  regolazione  contabile  delle  compensazioni
esercitate dalle imprese ai sensi del presente  decreto,  le  risorse
stanziate  sono  trasferite  sulla  contabilita'  speciale  n.   1778
«Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso  la  Banca
d'Italia.