Art. 4 Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta 1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2017, le imprese interessate presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 1, da presentarsi esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica che sara' accessibile sul sito www.minambiente.it. 2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato: a) il costo complessivo degli interventi; b) l'ammontare delle singole spese eleggibili; c) l'ammontare del credito d'imposta richiesto; d) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa. 3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata, pena esclusione, da: a) piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all'ASL competente; b) comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attivita' di cui al piano di lavori gia' approvato comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilita' degli ambienti bonificati redatta da ASL; c) l'attestazione dell'effettivita' delle spese sostenute; d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013. 4. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro. 5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante. 6. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 7. Il credito d'imposta e' ripartito nonche' utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. La prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017. 8. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, le imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche. 9. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.