Art. 4 
 
          Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite
(( dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 )). 
  2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui
al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e'  assegnata  una
dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. 
  3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita  contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate  le
risorse provenienti dal fondo di cui al presente  articolo  destinate
al  finanziamento  degli  interventi  di  riparazione,  ripristino  o
ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali,  realizzazione  di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e alle spese
per  l'assistenza  alla  popolazione.  Sulla  contabilita'   speciale
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali  ai
fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei  territori  colpiti  dagli  eventi  sismici.  Sulla  contabilita'
speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi
titolo destinate o da  destinare  alla  ricostruzione  dei  territori
colpiti (( dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 )), ivi incluse
quelle rivenienti dal Fondo di solidarieta'  dell'Unione  europea  di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio  dell'11  novembre
2002, ad esclusione di quelle finalizzate  al  rimborso  delle  spese
sostenute nella fase di prima emergenza. 
  4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice commissari  sono
intestate apposite contabilita' speciali aperte presso  la  tesoreria
statale per la gestione  delle  risorse  trasferite  dal  Commissario
straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati. 
  5. Le donazioni raccolte mediante il  numero  solidale  45500  e  i
versamenti sul conto  corrente  bancario  attivato  dal  Dipartimento
della protezione civile ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  4
dell'(( ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
28  agosto  ))  2016,  n.389,   come   sostituito   dall'articolo   4
dell'ordinanza  1  settembre  2016,  n.391,  che  confluiscono  nella
contabilita' speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto
delle procedure previste all'interno di protocolli di  intesa,  atti,
provvedimenti,  accordi  e   convenzioni   diretti   a   disciplinare
l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a
cio' dedicati. 
  6. Per le finalita' di cui al comma  3,  il  comitato  dei  garanti
previsto  dagli  atti  di  cui  al  comma  5,  e'  integrato  da   un
rappresentante designato dal Commissario straordinario che  sottopone
al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione  delle  strutture
destinate ad usi pubblici,  sulla  base  del  quadro  delle  esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato  ai
sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione  civile   19   settembre   2016,   n.   394,   a   seguito
dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee. 
  7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il  numero
solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo  138,  comma
14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388  e  dall'articolo  27  della
legge 13 maggio 1999, n. 133, anche in assenza dei decreti prefettizi
di cui al comma 4 del citato articolo 27. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio
          dell'11 novembre che istituisce il  Fondo  di  solidarieta'
          dell'Unione  europea  e'  pubblicato  nella   G.U.C.E.   14
          novembre 2002, n. L 311. 
              -   Si   riporta   il   testo   vigente   dell'art.   4
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile 28 agosto 2016, n. 389 (Ulteriori interventi urgenti
          di protezione  civile  conseguenti  all'eccezionale  evento
          sismico che ha colpito il territorio delle  Regioni  Lazio,
          Marche,  Umbria  e  Abruzzo  il  24  agosto   2016),   come
          sostituito  dall'articolo  4  dell'ordinanza  1°  settembre
          2016, n. 391: 
              «Art.  4.  (Donazioni).  -  1.  Ad  integrazione  delle
          risorse raccolte attraverso il numero  solidale  45500,  il
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzato  ad  aprire,  con
          estrema urgenza, un conto corrente fruttifero alle migliori
          condizioni offerte del mercato.  Le  risorse  giacenti  sul
          predetto conto corrente sono riversate,  al  termine  della
          raccolta fondi,  al  conto  infruttifero  di  tesoreria  n.
          22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          presso la tesoreria Centrale dello Stato,  e  sono  gestite
          secondo le modalita' previste dal Protocollo  d'intesa  per
          l'attivazione e la diffusione di numeri solidali di cui  in
          premessa. 
              2.  Il  Dipartimento   della   protezione   civile   e'
          autorizzato a stipulare  con  singoli  donatori  protocolli
          d'intesa volti  a  finalizzare  specifiche  risorse  donate
          dagli  stessi  all'attuazione  di  singoli   progetti,   da
          individuare  successivamente  in  modo  congiunto   con   i
          Presidenti  delle  Regioni,  ove  gli  interventi   saranno
          realizzati.  La  stipula   del   Protocollo   d'intesa   e'
          condizionato alla circostanza che l'importo donato consenta
          la realizzazione piena ed esclusiva dell'intervento. 
              La presente ordinanza sara' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.». 
              -   Si   riporta   il   testo   vigente   dell'art.   3
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile 19 settembre  2016,  n.  394  (Ulteriori  interventi
          urgenti di protezione  civile  conseguenti  all'eccezionale
          evento sismico che ha colpito il territorio  delle  Regioni
          Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016): 
              «Art. 3. (Soggetto attuatore per il monitoraggio  delle
          attivita' per la realizzazione delle strutture abitative di
          emergenza e delle strutture temporanee ad  usi  pubblici  e
          per  la  realizzazione   degli   interventi   connessi   di
          competenza statale). - 1. Il Capo  del  dipartimento  della
          protezione  civile   assicura   il   monitoraggio   ed   il
          coordinamento delle attivita' di cui agli articoli  1  e  2
          della presente ordinanza, anche  ai  fini  dell'attivazione
          delle  procedure  di  vigilanza  collaborativa   da   parte
          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  previste   dalla
          lettera  h)  del  comma  3  dell'art.   213   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  dott.  Marco
          Guardabassi, dirigente del Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti, e' individuato quale soggetto attuatore, nel
          quadro  del  piu'  generale  coordinamento  e  del  modello
          operativo di cui agli articoli  1  e  2  dell'ordinanza  n.
          388/2016, e provvede: 
                a) al monitoraggio dell'attuazione delle attivita' di
          cui all'art. 1 della presente ordinanza e di  quelle  volte
          alla realizzazione delle strutture di cui  alla  successiva
          lettera b); 
                b) al coordinamento dei fabbisogni per  le  strutture
          ad  usi  pubblici  definiti  all'art.  2   della   presente
          ordinanza  con  i  possibili  soggetti  attuatori   e   con
          riferimento  a  idonee   soluzioni   tecniche   di   natura
          temporanea o transitoria, in raccordo con  i  comuni  e  le
          regioni, anche in relazione agli interventi da  realizzare,
          in tutto o in parte, mediante donazioni; 
                c) al  coordinamento  e  raccordo  con  le  strutture
          territoriali  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti ai  fini  dell'esecuzione  diretta  di  eventuali
          interventi pubblici di competenza statale; 
                d) all'elaborazione di proposte e piani operativi per
          lo svolgimento delle attivita' di gestione  e  manutenzione
          delle strutture di cui alla presente ordinanza, da porre in
          essere a cura dei soggetti competenti; 
                e) ad assicurare il raccordo delle attivita'  di  cui
          al presente articolo con quelle disciplinate dall'art. 6. 
              3. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          assicura al  soggetto  attuatore  di  cui  al  comma  2  il
          supporto  tecnico  necessario  per  lo  svolgimento   delle
          attivita' di cui al presente articolo mediante  le  proprie
          articolazioni organizzative territoriali. A tal fine, viene
          costituito,  presso  la  Dicomac,  un  apposito  gruppo  di
          supporto  composto  da  qualificato  personale  tecnico   e
          amministrativo    individuato    dal     Ministro     delle
          infrastrutture e dei trasporti  nell'ambito  delle  proprie
          strutture centrali e territoriali, nel limite massimo di 15
          unita',  anche  in   deroga   alle   vigenti   disposizioni
          organizzative interne al dicastero. 
              4.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
          presente  articolo  trova  applicazione   quanto   previsto
          dall'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016 e dalle disposizioni
          conseguenti e successive. 
              5. Per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  agli
          articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza,  i  soggetti
          ivi previsti, per gli  aspetti  di  rispettiva  competenza,
          possono procedere, nella misura eventualmente  strettamente
          necessaria e con i limiti gia' previsti, ai sensi di quanto
          disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza  n.  388/2016,
          dall'art.  3  dell'ordinanza  n.  389/2016,  dall'art.   1,
          dell'ordinanza n. 391/2016, dall'art. 6  dell'ordinanza  n.
          392/2016, dall'art. 5 della presente ordinanza,  oltre  che
          in deroga alle seguenti ulteriori norme: 
                decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380, titoli II e III, titolo IV, articoli 58,  65,
          89,  93,  94,  117  e  124,  nonche'   relativi   strumenti
          urbanistici  generali  ed  attuativi  vigenti,  regolamenti
          edilizi comunali e norme regionali corrispondenti; 
                legge Regione  Umbria  del  21  gennaio  2015,  n.  1
          articoli  89,  90,  212  comma  1,  lett.  d),  nonche'  la
          disciplina dei titoli abilitativi; 
                legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34; 
                decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 152; 
                legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo  III,
          nonche'   corrispondenti   norme   regionali   legislative,
          regolamentari e piani attuativi; 
                regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267,  articoli  7,
          17  e  corrispondenti   norme   regionali   legislative   e
          regolamentari; 
                legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 10, comma 1; 
                regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, art. 96,  lett.
          f); 
                decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  articoli
          16, 17, 22, nonche' corrispondenti  normative  regionali  e
          comunali; 
                decreto del Presidente della Repubblica  16  dicembre
          1992  n.  495,  articoli  26,  27,   28   e   46,   nonche'
          corrispondenti normative regionali e comunali; 
                legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18. 
              6. Fatto salvo quanto previsto dall'art.  1,  comma  2,
          ultimo  periodo   della   presente   ordinanza,   ai   fini
          dell'utilizzo delle aree  necessarie  per  l'attuazione  di
          quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6  della  presente
          ordinanza,  si   procede,   nei   limiti   indicati   dalle
          disposizioni di cui al comma  5,  in  deroga  alle  vigenti
          disposizioni. A tal fine le regioni  definiscono,  d'intesa
          con i comuni interessati, le necessarie procedure  volte  a
          consentire a questi ultimi di  provvedere  all'acquisizione
          delle aree  idonee  al  patrimonio  pubblico,  ovvero  alla
          relativa  locazione,  nel   rispetto   del   principio   di
          economicita'  e  dell'esigenza  di  limitare  le  modifiche
          all'uso dei suoli nei territori interessati.». 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  14  dell'art.
          138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge finanziaria 2001): 
              «Art. 138. (Disposizioni relative a eventi calamitosi).
          - (Omissis). 
              14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai
          sensi dell'articolo 13-bis, comma 1,  lettera  i-bis),  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, gli importi delle  erogazioni  liberali  in  denaro
          effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di
          calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche  se
          avvenuti in  altri  Stati,  eseguite  per  il  tramite  dei
          soggetti identificati ai sensi del decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo
          di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli  importi
          riferiti alle  erogazioni  liberali  in  denaro  effettuate
          nell'anno precedente. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della  legge
          13  maggio  1999,  n.  133  (Disposizioni  in  materia   di
          perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale): 
              «Art. 27. (Disposizioni  in  favore  delle  popolazioni
          colpite da calamita' pubbliche). - 1. Sono  deducibili  dal
          reddito  d'impresa  ai  fini  delle  relative  imposte   le
          erogazioni liberali in denaro effettuate  in  favore  delle
          popolazioni colpite da eventi di calamita'  pubblica  o  da
          altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati,
          per il tramite di fondazioni, di associazioni, di  comitati
          e di enti. 
              2. Non si considerano destinati  a  finalita'  estranee
          all'esercizio dell'impresa  ai  sensi  degli  articoli  53,
          comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  i  beni  ceduti
          gratuitamente ai sensi del comma 1. 
              3. I trasferimenti dei beni di cui  ai  commi  1  e  2,
          effettuati per le finalita' di cui al  comma  1,  non  sono
          soggetti all'imposta sulle donazioni. 
              4. Le fondazioni, le associazioni,  i  comitati  e  gli
          enti di cui al comma 1 sono  individuati  con  decreti  dei
          prefetti delle rispettive  province.  Per  gli  eventi  che
          interessano  altri  Stati  si  provvede  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri. 
              5. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo,  valutato  in  complessive  lire  4  miliardi   a
          decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo  di
          parte delle maggiori entrate rivenienti dalle  disposizioni
          dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.».