Art. 4 Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali 1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attivita' sanitarie di cui all'articolo 2 del presente decreto, di proprieta' del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna. 2. La Regione puo' avvalersi per la redazione degli inventari di cui al comma 1 di personale delle Aziende sanitarie provinciali. 3. I beni trasferiti ai sensi della comma 1 entrano a far parte del patrimonio delle Aziende sanitarie provinciali e sono sottoposti al regime giuridico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della normativa regionale di attuazione del medesimo. 4. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende sanitarie provinciali nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformita' allo schema tipo approvato in sede di Conferenza unificata il 29 aprile 2009. 5. Nelle convenzioni di cui al comma 4 sono altresi' disciplinate la facolta' e le modalita' di subentro delle Aziende sanitarie provinciali nei contratti in essere con terzi, aventi ad oggetto i beni conferiti in uso e i servizi. 6. Gli inventari di cui al comma 4 dovranno includere anche i locali gia' utilizzati gratuitamente dalle stesse Aziende sanitarie provinciali per le attivita' connesse alle patologie da dipendenza.
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario Il testo dell'art. 5 e' il seguente: «Art. 5 (Patrimonio e contabilita'). - 1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e' costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtu' di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonche' da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'. 2. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilita' del patrimonio secondo il regime della proprieta' privata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'art. 828, secondo comma, del codice civile. 3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale e' esente da ogni onere relativo a imposte e tasse. 4. Gli atti di donazione a favore delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalita' rientranti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. 5. Qualora non vi abbiano gia' provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, cosi' come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo: a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonche' del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo; c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo e responsabilita' che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; e) l'obbligo delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilita'; f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti. 6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 7. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e la contabilita' finanziaria e' soppressa.».