Art. 4 
 
 
                          Periodo e durata 
 
  1. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi. 
  2. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera  con  la
quale il  consiglio  dell'ordine  si  pronuncia  positivamente  sulla
domanda di iscrizione. 
  3. Il tirocinio professionale e' compiuto per un periodo  di  tempo
ininterrotto. In caso di interruzione, il  periodo  di  pratica  gia'
compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'articolo
7 del presente regolamento e dall'articolo 17, comma 10, lettera  a),
della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e  dall'allegato
elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di
cui all'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
si  pronuncia  il  consiglio  dell'ordine  con   delibera   motivata,
rispettata la procedura di cui ai commi 12,  13  e  14  del  medesimo
articolo 17. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'art. 17 della citata legge 31 dicembre 2012, n.
          247, si veda nelle note all'art. 2 del presente decreto.