Art. 4 
 
                  Riversamento dei canoni incassati 
 
  1. Le somme riscosse dalle imprese elettriche a  titolo  di  canone
sono riversate mediante versamento unitario di  cui  all'articolo  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni, utilizzando  i  codici  istituiti  dall'Agenzia  delle
entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello  di  incasso
e, comunque, l'intero  canone  riscosso  e'  riversato  entro  il  20
dicembre di ciascun anno. Ai fini del rispetto della scadenza del  20
dicembre di cui al presente comma si intendono per riscosse le  somme
incassate nel mese  di  novembre.  Le  somme  riscosse  nel  mese  di
dicembre sono riversate entro il 20 gennaio dell'anno successivo. 
  2. In caso di pagamento  parziale  della  fattura  elettrica  senza
indicazione da parte dell'utente dell'imputazione delle somme pagate,
l'imputazione avviene prioritariamente alla fornitura  elettrica.  Il
pagamento parziale della fattura e' effettuato secondo  le  modalita'
gia' ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti
parziali, indicando l'imputazione nella causale di versamento. 
  3. In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per
la parte relativa ai consumi elettrici, l'impresa elettrica  provvede
ad inviare solleciti  al  cliente  con  le  modalita'  ordinariamente
utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Per quanto attiene
alla quota di canone,  le  sanzioni  e  gli  interessi  eventualmente
dovuti sono comunque applicati dall'Agenzia delle entrate - Direzione
provinciale I  di  Torino  -  Ufficio  territoriale  di  Torino  I  -
Sportello SAT. Qualora entro l'anno solare successivo il cliente  non
abbia provveduto al pagamento del canone, le azioni di  recupero  del
canone non pagato, unitamente alle  relative  sanzioni  e  interessi,
sono effettuate dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale  I
di Torino - Ufficio territoriale di Torino  I  -  Sportello  SAT.  In
nessun caso il mancato pagamento  del  canone  comporta  il  distacco
della fornitura di energia elettrica. 
  4. In caso di riversamento eccedente le somme  riscosse,  l'impresa
elettrica recupera l'eccedenza mediante l'utilizzo  in  compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo  a  quello  in
cui e' stato effettuato il riversamento eccedente. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 34 della legge 23  dicembre  2000,
          n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello  Stato),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S. O.  n.  219,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 34 (Disposizioni in materia  di  compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n.  241,  ovvero  rimborsabili  ai  soggetti
          intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
          per ciascun anno solare. Tenendo conto  delle  esigenze  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
          elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010,  fino  a  700.000
          euro. 
              2. Le domande di rimborso  presentate  al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
              3.  All'art.  3,  secondo  comma,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute
          operate dagli enti pubblici di  cui  alle  tabelle  A  e  B
          allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720". 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
          sono state operate ovvero non  sono  stati  effettuati  dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera  a),
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  qualora
          gli stessi sostituti  o  intermediari,  anteriormente  alla
          presentazione della dichiarazione nella quale sono  esposti
          i versamenti delle predette  ritenute  e  imposte,  abbiano
          eseguito  il  versamento  dell'importo  dovuto,  maggiorato
          degli interessi legali. La presente disposizione si applica
          se la violazione non e' stata gia'  constatata  e  comunque
          non sono iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
          attivita'  di  accertamento  delle   quali   il   sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  le  parole:
          "entro  il  termine  previsto  dall'art.  2946  del  codice
          civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  termine
          di decadenza di quarantotto mesi". 
              6.  All'art.  38,  secondo  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".». 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  132,  della  citata
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'art. 31  del  citato  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, e' il seguente: 
              «Art.  31  (Preclusione   alla   autocompensazione   in
          presenza di debito su ruoli definitivi). - 1.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei  crediti  di  cui
          all'art. 17, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, relativi alle imposte  erariali,  e'  vietata
          fino a concorrenza dell'importo dei  debiti,  di  ammontare
          superiore a millecinquecento euro,  iscritti  a  ruolo  per
          imposte erariali e relativi accessori, e  per  i  quali  e'
          scaduto il termine di pagamento. In  caso  di  inosservanza
          del divieto di cui al  periodo  precedente  si  applica  la
          sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti  iscritti
          a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e  per  i
          quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
          dell'ammontare indebitamente compensato.  La  sanzione  non
          puo'   essere   applicata   fino   al   momento   in    cui
          sull'iscrizione a ruolo penda  contestazione  giudiziale  o
          amministrativa e non puo' essere comunque superiore  al  50
          per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
          di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art.  20
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono
          dal giorno successivo alla  data  della  definizione  della
          contestazione. E'  comunque  ammesso  il  pagamento,  anche
          parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
          e relativi accessori mediante la compensazione dei  crediti
          relativi alle stesse imposte, con  le  modalita'  stabilite
          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
          emanare  entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
          presente decreto. I crediti  oggetto  di  compensazione  in
          misura eccedente l'importo del debito erariale  iscritto  a
          ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente  secondo  la
          disciplina e  i  controlli  previsti  dalle  singole  leggi
          d'imposta.  Nell'ambito  delle   attivita'   di   controllo
          dell'Agenzia delle entrate e della Guardia  di  finanza  e'
          assicurata  la  vigilanza   sull'osservanza   del   divieto
          previsto dal presente comma anche mediante specifici  piani
          operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le  disposizioni
          di cui all'art. 28-ter del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  non  operano  per  i
          ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 
              1-bis. Al decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter e'  inserito  il
          seguente: 
              «Art. 28-quater (Compensazioni  di  crediti  con  somme
          dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal
          1° gennaio 2011, i crediti non prescritti,  certi,  liquidi
          ed esigibili, maturati nei confronti delle  regioni,  degli
          enti locali e degli enti del Servizio  sanitario  nazionale
          per somministrazione, forniture e appalti,  possono  essere
          compensati con le somme dovute a seguito  di  iscrizione  a
          ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione
          prevista dall'art. 9, comma  3-bis,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  la  utilizza  per  il
          pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a  seguito
          dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e'
          condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della
          certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o  l'ente
          del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
          riscossione l'importo oggetto  della  certificazione  entro
          sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
          della riscossione procede, sulla base del  ruolo  emesso  a
          carico  del  creditore,  alla  riscossione   coattiva   nei
          confronti della regione, dell'ente locale o  dell'ente  del
          Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui
          al  titolo  II  del  presente  decreto.  Le  modalita'   di
          attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
          del Ministero dell'economia e delle finanze anche  al  fine
          di garantire il rispetto  degli  equilibri  programmati  di
          finanza pubblica». 
              1-ter. All'art. 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni  2009
          e  2010"  sono  sostituite  con  le  seguenti:  "A  partire
          dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali"
          sono sostituite con le  seguenti:  "le  regioni,  gli  enti
          locali e gli enti del Servizio  sanitario  nazionale".  Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          stabilite le modalita' di attuazione  del  presente  comma,
          nonche', in particolare, le condizioni per  assicurare  che
          la complessiva operazione  di  cui  al  comma  1-bis  e  al
          presente comma riguardante gli enti del Servizio  sanitario
          nazionale sia effettuata nel rispetto  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica. 
              2. In relazione alle disposizioni di  cui  al  presente
          articolo, le dotazioni finanziarie del programma  di  spesa
          "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi  d'imposte"
          della  missione  "Politiche  economico-finanziarie   e   di
          bilancio"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2010,
          sono ridotte di 700 milioni di euro  per  l'anno  2011,  di
          2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2013.».