Art. 4 
 
 
Fondo per  contenziosi  connessi  a  sentenze  esecutive  relative  a
                        calamita' o cedimenti 
 
  1. Al fine di garantire la sostenibilita'  economico-finanziaria  e
prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, e' istituito
presso il Ministero dell'interno un fondo  denominato  «Fondo  per  i
contenziosi connessi a sentenze  esecutive  relative  a  calamita'  o
cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che,  a  seguito
di  sentenze  esecutive  di  risarcimento  conseguenti  a   calamita'
naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse
collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare  complessivo
superiore al  50  per  cento  della  spesa  corrente  sostenuta  come
risultante dalla media degli  ultimi  tre  rendiconti  approvati.  Le
calamita' naturali, o i cedimenti strutturali di  cui  al  precedente
periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore
della presente disposizione. 
  2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno,
entro il termine perentorio di quindici giorni successivi  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2016, ed  entro
il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la  sussistenza
dalla fattispecie di cui  comma  1,  ivi  incluse  le  richieste  non
soddisfatte  negli  anni  precedenti,   con   modalita'   telematiche
individuate dal Ministero dell'interno.  La  ripartizione  del  Fondo
avviene con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare entro novanta  giorni  dal  termine  di
invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per  un  massimo
dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento  delle
richieste superi l'ammontare  annuo  complessivamente  assegnato,  le
risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui  l'80  per
cento  delle  richieste  sia  invece  inferiore  all'ammontare  annuo
complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le
disponibilita' dell'anno successivo.