Art. 4 
 
Disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle  disposizioni  del
  regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE)  n.
  1272/2008  in   materia   di   classificazione,   etichettatura   e
  imballaggio delle sostanze e delle miscele 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n.  186,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2  si  applica
anche alla violazione delle disposizioni di cui  all'articolo  1  del
regolamento (UE) n.  1297/2014  della  Commissione,  del  5  dicembre
2014». 
 
          Note all'art. 4: 
              Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo   n.
          186/2011 (Disciplina sanzionatoria per la violazione  delle
          disposizioni del regolamento  (CE)  n.  1272/2008  relativo
          alla classificazione, all'etichettatura  e  all'imballaggio
          di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le  direttive
          67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento  (CE)
          n.  1907/2006.)  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          novembre 2011, n. 266, e' il seguente: 
              «Art. 8  (Violazione  degli  obblighi  derivanti  dagli
          articoli  33  e  35   del   regolamento   in   materia   di
          etichettatura e imballaggio).  -  1.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca  reato,  chiunque  viola  le  prescrizioni   in
          materia  di   etichettatura   degli   imballaggi   previste
          dall'art. 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e' soggetto
          alla sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di
          una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
              2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          utilizza imballaggi contenenti una sostanza o  una  miscela
          pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano  in  modo
          errato o parziale alle prescrizioni previste dall'art.  35,
          paragrafi 1 e 2, del regolamento e' soggetto alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          10.000 euro a 60.000 euro. 
              2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2  si
          applica anche alla violazione  delle  disposizioni  di  cui
          all'art.  1  del  regolamento  (UE)  n.   1297/2014   della
          Commissione, del 5 dicembre 2014.». 
              - Il testo  dell'art.  1  del  regolamento  (CE)  della
          Commissione    n.    1297/2014    (modifica,    ai     fini
          dell'adeguamento al progresso tecnico  e  scientifico,  del
          regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativo alla classificazione,  all'etichettatura
          e  all'imballaggio  delle   sostanze   e   delle   miscele)
          pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2014, n. L 350,  cosi'
          recita: 
              «Art. 1.  - Il regolamento (CE) n. 1272/2008  e'  cosi'
          modificato: 
                1)  all'art.  35,  paragrafo  2,  secondo  comma,  e'
          aggiunta la frase seguente: 
              «Se un  detergente  liquido  per  bucato  destinato  ai
          consumatori, quale definito all'art.  2,  paragrafo  1-bis,
          del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio (*), e' contenuto in un imballaggio  solubile
          monouso,  si  applicano  i  requisiti  aggiuntivi  di   cui
          all'allegato II, punto 3.3. 
              (*) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai  detergenti
          (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).»; 
                2)  l'allegato   II   e'   modificato   conformemente
          all'allegato del presente regolamento.».