Art. 4 Disposizioni transitorie e di attuazione 1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 29 della citata legge n. 241 del 1990 e' riportato nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 19 della citata legge n. 241 del 1990, vedasi nelle note all'art. 3.