Art. 4 
 
Azioni di promozione della cooperazione  tra  produttori  di  AEE  ed
  operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio. 
 
  1. I produttori di AEE forniscono agli operatori degli impianti  di
trattamento adeguato, di recupero  e  di  riciclaggio,  nonche'  agli
operatori dei centri di riutilizzo ai  sensi  dell'articolo  180-bis,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo  e
di trattamento adeguato, come previsto dall'articolo 27  del  decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 
  2.  I  produttori  di  AEE  e  gli  operatori  degli  impianti   di
trattamento adeguato, di recupero e  di  riciclaggio,  stipulano  tra
loro appositi accordi di programma finalizzati  alla  definizione  di
linee  guida  per  la   progettazione,   produzione,   attivita'   di
smontaggio, di recupero e riciclo ecocompatibili.  Tali  linee  guida
sono predisposte per singole categoria di AEE di cui all'Allegato  II
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 
  3. Per favorire le azioni  di  promozione  della  cooperazione  tra
produttori di AEE e operatori degli impianti di trattamento  adeguato
e di recupero e riciclaggio,  il  Centro  di  coordinamento,  di  cui
all'articolo 33, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  mette
a disposizione un'apposita banca dati, secondo le modalita'  previste
dall'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo  2014,  n.
49,  aggiornata  con  le  informazioni  periodicamente  fornite   dai
produttori di AEE. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  180-bis,  comma  1,
          lettera b) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 180-bis (Riutilizzo di  prodotti  e  preparazione
          per  il  riutilizzo  dei  rifiuti).  -  1.   Le   pubbliche
          amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive
          competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei
          prodotti e la preparazione per il riutilizzo  dei  rifiuti.
          Tali iniziative possono consistere anche in: 
              (Omissis).; 
                b) misure logistiche,  come  la  costituzione  ed  il
          sostegno    di    centri    e    reti    accreditati     di
          riparazione/riutilizzo; 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 27 del citato decreto  legislativo
          n. 49 del 2014, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 33 e dell'Allegato  II  al  citato
          decreto legislativo n. 49  del  2014,  e'  riportato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O.