Art. 4 
 
 
                      Modifiche all'articolo 4 
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 4,  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1-bis, le parole: «autorita' portuale» sono  sostituite
dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»; 
  b) al comma 2,  le  parole:  «i  Ministri  dei  trasporti  e  della
navigazione e dei lavori pubblici» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  c) al comma 3, alla  lettera  a),  dopo  la  parola:  «commerciale»
inserire le seguenti: «e  logistica»  e  alla  lettera  c),  dopo  la
parola:  «passeggeri»  inserire  le  seguenti:  «,  ivi  compresi   i
crocieristi»; 
  d) al comma 4, le  parole:  «autorita'  portuali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»  e  le  parole:  «dei
trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle
infrastrutture e dei trasporti»; 
  e) al comma 5, le parole: «dei trasporti e della navigazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  f) al comma 6, le  parole:  «autorita'  portuali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»  e  le  parole:  «dei
trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle
infrastrutture e dei trasporti». 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta l'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
          come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 4. Classificazione dei porti. 
              1. I porti marittimi  nazionali  sono  ripartiti  nelle
          seguenti categorie e classi: 
              a) categoria I:  porti,  o  specifiche  aree  portuali,
          finalizzati alla difesa militare  e  alla  sicurezza  dello
          Stato; 
              b) categoria II, classe I:  porti,  o  specifiche  aree
          portuali, di rilevanza economica internazionale; 
              c) categoria II, classe II: porti,  o  specifiche  aree
          portuali, di rilevanza economica nazionale; 
              d) categoria II, classe III: porti, o  specifiche  aree
          portuali,    di    rilevanza    economica    regionale    e
          interregionale. 
              1-bis.I porti sede  di  autorita'  di  sitema  portuale
          appartengono comunque ad una delle prime due  classi  della
          categoria II. 
              2. Il  Ministro  della  difesa,  con  proprio  decreto,
          emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, determina le caratteristiche e procede  alla
          individuazione dei porti o delle specifiche  aree  portuali
          di cui alla categoria I; con lo stesso  provvedimento  sono
          disciplinate le  attivita'  nei  porti  di  I  categoria  e
          relative baie, rade e golfi. 
              3. I porti, o le specifiche aree portuali di  cui  alla
          categoria II,  classi  I,  II  e  III,  hanno  le  seguenti
          funzioni: 
              a) commerciale e logistica; 
              b) industriale e petrolifera; 
              c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; 
              d) peschereccia; 
              e) turistica e da diporto. 
              4.  Le  caratteristiche  dimensionali,  tipologiche   e
          funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II
          e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi  medesime
          sono determinate, sentite le autorita' di sistema  portuale
          o, laddove  non  istituite,  le  autorita'  marittime,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino
          di utenza internazionale o  nazionale,  tenendo  conto  dei
          seguenti criteri: 
              a) entita' del  traffico  globale  e  delle  rispettive
          componenti; 
              b) capacita'  operativa  degli  scali  derivante  dalle
          caratteristiche funzionali e dalle condizioni di  sicurezza
          rispetto  ai  rischi  ambientali  degli  impianti  e  delle
          attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei  passeggeri
          sia per  il  carico,  lo  scarico,  la  manutenzione  e  il
          deposito delle  merci  nonche'  delle  attrezzature  e  dei
          servizi idonei al  rifornimento,  alla  manutenzione,  alla
          riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle
          imbarcazioni; 
              c) livello ed efficienza dei  servizi  di  collegamento
          con l'entroterra. 
              5. Ai  fini  di  cui  al  comma  4  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone,  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  uno  schema  di  decreto,  che  e'  trasmesso  alle
          regioni, le  quali  esprimono  parere  entro  i  successivi
          novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende
          che il parere sia reso in senso favorevole.  Lo  schema  di
          decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito
          del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla
          Camera dei deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica  per
          l'espressione  del  parere,  nei   termini   previsti   dai
          rispettivi  regolamenti,   da   parte   delle   Commissioni
          permanenti  competenti  per  materia;  decorsi  i  predetti
          termini il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
          adotta il decreto in via definitiva. 
              6. La  revisione  delle  caratteristiche  dimensionali,
          tipologiche e funzionali di cui al comma 4,  nonche'  della
          classificazione dei singoli scali,  avviene  su  iniziativa
          delle  autorita'  di  sistema  portuale  o,   laddove   non
          istituite, delle autorita' marittime, delle regioni  o  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con  la
          procedura di cui al comma 5.".