Art. 4 
 
Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e  divieto
di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad
                        altre amministrazioni 
 
  1. All'articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale  amministrativo
di  cui   al   periodo   precedente   non   puo'   essere   destinato
temporaneamente  ad  altri  uffici  del  distretto   giudiziario   di
appartenenza senza il nulla-osta  del  presidente  del  tribunale  di
sorveglianza.». 
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,  comma  14,  della
legge 15 maggio  1997,  n.  127,  il  personale  in  servizio  presso
l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per  il  personale
con qualifiche dirigenziali, non puo' essere comandato, distaccato  o
assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31  dicembre
2019. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente
ai comandi, ai distacchi e alle  assegnazioni,  in  corso  nonche'  a
quelli presso gli organi costituzionali.