(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 4)
 
                               Art. 4 
 
                      (Registri di segreteria) 
 
 
  1.  Con  decreti  del  Presidente  della  Corte  dei  conti,  e  in
attuazione dell'articolo 6 del codice della  giustizia  contabile  di
cui all'Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i registri che
devono  essere  tenuti,  a  cura  delle  segreterie   delle   sezioni
giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti. 
 
 
  2. Ai registri  di  segreteria  ed  agli  atti  del  segretario  si
applicano, in quanto compatibili, le  norme  delle  disposizioni  del
Capo III delle disposizioni di attuazione  del  codice  di  procedura
civile.