(Allegato 3 Norme transitorie e abrogazioni-art. 4)
 
                               Art. 4 
 
                            (Abrogazioni) 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice,  sono  o
restano abrogati, in particolare: 
 
  a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; 
 
  b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto  12  luglio  1934,  n.
1214; 
 
  c) l'articolo 20 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
 
  d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; 
 
  e) l'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 gennaio  1994,  n.
20, limitatamente alle parole "di cui all'articolo 5,  comma  2,  del
decreto-legge   15   novembre   1993,   n.   453,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.  19"  e  l'articolo  2
della medesima legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 
  f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 260; 
 
  g) l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97; 
 
  h) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge  1
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102; 
 
  i)  l'articolo  43  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
 
  2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal
comma 1, il riferimento agli istituti previsti da  queste  ultime  si
intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel  presente
codice.