Art. 4 Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Domicilio digitale delle persone fisiche»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.»; c) al comma 2, le parole: «L'indirizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Il domicilio» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.»; d) il comma 3 e' abrogato; e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno e' messo a disposizione un domicilio digitale con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalita' con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.»; f) al comma 4-bis, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2» e, dopo le parole: «firma elettronica» sono inserite le seguenti: «qualificata o»; g) al comma 4-quater, le parole: «all'articolo 23-ter, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 2-bis,»; h) dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: «4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile puo' essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l'indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1-ter, colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative a tali circostanze.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 3-bis Domicilio digitale delle persone fisiche 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. 2.Il domicilio di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 3.(abrogato) 3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno e' messo a disposizione un domicilio digitale con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalita' con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalita' di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71. 4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. 4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile puo' essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l'indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1-ter, colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative a tali circostanze. 5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»