Art. 4 
 
      Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione 
 
  1.  L'articolo  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  21  (Comunicazione  dei  dati  delle  fatture   emesse   e
ricevute). - 1. In riferimento  alle  operazioni  rilevanti  ai  fini
dell'imposta sul  valore  aggiunto  effettuate,  i  soggetti  passivi
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo
giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte
le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle  ricevute
e registrate ai sensi dell'articolo 25  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi  comprese  le  bollette
doganali, nonche' i dati delle relative variazioni. La  comunicazione
relativa all'ultimo trimestre e' effettuata entro l'ultimo giorno del
mese di febbraio. 
  2. I dati, inviati in forma analitica secondo  modalita'  stabilite
con  provvedimento  del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate,
comprendono almeno: 
  a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 
  b) la data ed il numero della fattura; 
  c) la base imponibile; 
  d) l'aliquota applicata; 
  e) l'imposta; 
  f) la tipologia dell'operazione. 
  3.  Per  le  operazioni  di  cui  al  comma  1,  gli  obblighi   di
conservazione previsti  dall'articolo  3  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  del  17  giugno  2014  si  intendono
soddisfatti per tutte le fatture elettroniche  nonche'  per  tutti  i
documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio
di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e  modalita'  di
applicazione della presente disposizione,  anche  in  relazione  agli
obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno  2014,  sono
stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate.». 
  2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono aggiunti i seguenti: 
    «Art.  21-bis  (Comunicazioni   dei   dati   delle   liquidazioni
periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi trasmettono, negli stessi
termini e con le medesime  modalita'  di  cui  all'articolo  21,  una
comunicazione dei dati  contabili  riepilogativi  delle  liquidazioni
periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi  1
e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,
n. 100, nonche' degli articoli 73, primo comma,  lettera  e),  e  74,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
1972, n. 633.  Restano  fermi  gli  ordinari  termini  di  versamento
dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. 
  2. Con il provvedimento di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  sono
stabilite le modalita'  e  le  informazioni  da  trasmettere  con  la
comunicazione di cui al comma 1. 
  3.  La  comunicazione   e'   presentata   anche   nell'ipotesi   di
liquidazione  con  eccedenza  a   credito.   Sono   esonerati   dalla
presentazione della comunicazione i soggetti  passivi  non  obbligati
alla   presentazione   della   dichiarazione   annuale    I.V.A.    o
all'effettuazione delle  liquidazioni  periodiche,  sempre  che,  nel
corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. 
  4. In caso di determinazione separata dell'imposta in  presenza  di
piu' attivita', i soggetti passivi presentano una sola  comunicazione
riepilogativa per ciascun periodo. 
  5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione  del  contribuente,
ovvero  del  suo  intermediario,  secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo  21,
la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma  1
nonche' la coerenza dei versamenti  dell'imposta  rispetto  a  quanto
indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli  eseguiti
emerge  un  risultato  diverso  rispetto  a  quello  indicato   nella
comunicazione, il contribuente e' informato dell'esito con  modalita'
previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Il contribuente puo' fornire i  chiarimenti  necessari,  o  segnalare
eventuali dati ed elementi non considerati o  valutati  erroneamente,
ovvero  versare   quanto   dovuto   avvalendosi   dell'istituto   del
ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma  2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
indipendentemente dalle condizioni ivi previste. 
      Art. 21-ter (Credito d'imposta). - 1. Ai soggetti in  attivita'
nel 2017, in riferimento agli obblighi di  cui  agli  articoli  21  e
21-bis, e' attribuito una sola volta,  per  il  relativo  adeguamento
tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta  ai
soggetti che, nell'anno precedente a  quello  in  cui  il  costo  per
l'adeguamento tecnologico e' stato  sostenuto,  hanno  realizzato  un
volume d'affari non superiore a € 50.000. 
  2. Il credito non concorre alla  formazione  del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e
deve essere indicato nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
periodo  d'imposta  in  cui  e'  stato   sostenuto   il   costo   per
l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi  relative
ai periodi d'imposta  successivi  fino  a  quello  nel  quale  se  ne
conclude l'utilizzo. 
  3. Ai  soggetti  che  inviano  i  dati  delle  fatture  secondo  le
modalita'  di  cui  all'articolo   21,   nonche',   sussistendone   i
presupposti, hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2,  comma
1, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,  e'  attribuito,
unitamente al credito  di  cui  al  comma  1,  un  ulteriore  credito
d'imposta di € 50,00. Il credito non  concorre  alla  formazione  del
reddito ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
e' indicato in  dichiarazione  ed  utilizzato  secondo  le  modalita'
stabilite nel comma 2.». 
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Per l'omessa o  errata  trasmissione  dei  dati  di  ogni
fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la  sanzione  di  €
25, con un massimo di € 25.000. Non  si  applica  l'articolo  12  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
  2-ter.  L'omessa,  incompleta  o  infedele  comunicazione  di   cui
all'articolo  21-bis,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito in legge, con modificazioni,  dall'articolo  1,  comma  1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, e' punita con una sanzione  da  €
5.000 a € 50.000». 
  4. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  3  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data: 
  a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati  dalle
societa' di leasing,  e  dagli  operatori  commerciali  che  svolgono
attivita' di locazione e  di  noleggio,  ai  sensi  dell'articolo  7,
dodicesimo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, e' soppressa; 
  b) limitatamente agli  acquisti  intracomunitari  di  beni  e  alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti  stabiliti  in  un  altro
Stato  membro  dell'Unione   europea,   le   comunicazioni   di   cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
sono soppresse; 
  c) all'articolo 8,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  le  parole:  «nel  mese   di
febbraio,», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul valore
aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio,  e  per  l'imposta
sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e
il 30 aprile»; 
  d)  all'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.   40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) sono abrogati i commi da 1 a 3; 
  2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 4». 
  5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle
comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31  dicembre
2017 e successivi. 
  6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  A  decorrere  dal  1°  aprile  2017,   la   memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati  dei  corrispettivi
di cui al comma 1  sono  obbligatorie  per  i  soggetti  passivi  che
effettuano  cessioni  di  beni  o  prestazioni  di  servizi   tramite
distributori automatici. Al fine  dell'assolvimento  dell'obbligo  di
cui  al  precedente  periodo,   nel   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni
che consentano  di  non  incidere  sull'attuale  funzionamento  degli
apparecchi distributori e  garantiscano,  nel  rispetto  dei  normali
tempi  di  obsolescenza  e  rinnovo  degli  stessi,  la  sicurezza  e
l'inalterabilita'  dei  dati  dei   corrispettivi   acquisiti   dagli
operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
possono essere stabiliti termini differiti,  rispetto  al  1°  aprile
2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica
e trasmissione telematica dei dati dei  corrispettivi,  in  relazione
alle  specifiche  variabili  tecniche   di   peculiari   distributori
automatici.»; 
    b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente: «Per le  imprese  che  operano  nel  settore  della  grande
distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da  429  a  432,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gia'  esercitata  entro  il  31
dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.». 
  7. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) le cessioni di beni  eseguite  mediante  introduzione  in  un
deposito I.V.A.»; 
      2) la lettera d) e' abrogata; 
    b) il comma 6 e' sostituito con il seguente: 
      «6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai  fini  della
loro utilizzazione o in esecuzione  di  atti  di  commercializzazione
nello Stato puo' essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta
agli effetti dell'I.V.A. e comporta  il  pagamento  dell'imposta;  la
base imponibile e' costituita dal  corrispettivo  o  valore  relativo
all'operazione   non    assoggettata    all'imposta    per    effetto
dell'introduzione ovvero,  qualora  successivamente  i  beni  abbiano
formato oggetto di una o piu' cessioni, dal  corrispettivo  o  valore
relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se  non
gia' compreso, dell'importo relativo alle  eventuali  prestazioni  di
servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante  la
giacenza fino al momento dell'estrazione.  L'imposta  e'  dovuta  dal
soggetto che procede all'estrazione ed e' versata in nome e per conto
di tale soggetto  dal  gestore  del  deposito,  che  e'  solidalmente
responsabile dell'imposta stessa. Il versamento e' eseguito ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
esclusa la compensazione  ivi  prevista,  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di
estrazione.  Il  soggetto  che  procede  all'estrazione  annota   nel
registro di cui all'articolo 25  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  una  fattura  emessa  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, del  medesimo  decreto,  e  i  dati  della
ricevuta del  versamento  suddetto.  E'  effettuata  senza  pagamento
dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della
facolta' di cui alla lettera c) del primo comma e  al  secondo  comma
dell'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  di   cui
all'articolo  1,  primo  comma,  lettera  c),  del  decreto-legge  29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio  1984,  n.  17,  deve   essere   trasmessa   telematicamente
all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti
periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo  13  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  al  cui  pagamento  e'  tenuto
solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui
l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da  un
soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1,
primo comma, lettera c), del predetto decreto  n.  746  del  1983  in
mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la
sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n.  471
e  al  pagamento  dell'imposta  e  di   tale   sanzione   e'   tenuto
esclusivamente il soggetto che procede  all'estrazione.  Per  i  beni
introdotti  in  un  deposito  I.V.A.  in   forza   di   un   acquisto
intracomunitario, il  soggetto  che  procede  all'estrazione  assolve
l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa  fattura,  con
la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla
annotazione  della  variazione  in  aumento  nel  registro   di   cui
all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con  riferimento
alla relativa data; la variazione deve, altresi', essere annotata nel
registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto  entro  il  mese
successivo a quello dell'estrazione. Con provvedimento del  direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia
delle  dogane  e  dei  monopoli,  sono  stabilite  le  modalita'   di
attuazione delle presenti disposizioni. Fino  all'integrazione  delle
pertinenti informazioni residenti nelle  banche  dati  delle  Agenzie
fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei  beni  introdotti
in un deposito  I.V.A.  comunica  al  gestore  del  deposito  i  dati
relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma;  ai
fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b), il
gestore  del  deposito  I.V.A.  comunica  all'Ufficio   doganale   di
importazione i dati relativi all'estrazione dal deposito  I.V.A.;  le
modalita' di integrazione telematica, ivi inclusa la comunicazione di
cui al comma 4, lettera c), sono  stabilite  con  determinazione  del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di  concerto  con
il direttore dell'Agenzia delle entrate.». 
    c) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo:  «E'  valutata  ai
fini della revoca dell'autorizzazione  la  violazione  da  parte  del
gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di  cui  al  comma  6  del
presente articolo.»; 
  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applica a decorrere dal  1°
aprile 2017.