Art. 4 Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale 1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;».