Art. 4 Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eccezionali eventi sismici ulteriori che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni interessati, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unita' di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalita' di tipo tecnico od amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 11. 2. Con provvedimento del Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 4. Al fine di far fronte all'eccezionalita' dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici ripetutisi a far data dal 24 agosto 2016, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale, con professionalita' di tipo tecnico od amministrativo, per lo svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di emergenza, con le modalita' e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 11. 5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purche' nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni UE, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attivita' di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.