Articolo 4 
 
 
Adozione degli statuti e dei regolamenti e controlli di  legittimita'
                             e di merito 
 
  1. Gli  statuti  e  i  regolamenti  sono  adottati,  a  maggioranza
assoluta dei  componenti,  dai  competenti  organi  deliberativi  dei
singoli Enti e sottoposti al controllo di legittimita'  e  di  merito
del Ministero vigilante. 
  2. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro vigilante
che, entro il termine di sessanta giorni, esercita  il  controllo  di
legittimita' e  di  merito.  Il  Ministro  vigilante,  all'esito  del
controllo, indica, per una sola volta,  all'Ente  vigilato  le  norme
illegittime e quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti e
i  regolamenti  all'Ente  per  l'adeguamento.  I  competenti   organi
deliberativi  dell'Ente  possono  non  conformarsi  ai   rilievi   di
legittimita' con deliberazione adottata  dalla  maggioranza  dei  tre
quinti  dei  suoi  componenti,  ovvero  ai  rilievi  di  merito   con
deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta.  In  tal  caso  il
Ministro  vigilante  puo'  ricorrere   contro   l'atto   emanato   in
difformita', in sede di giurisdizione amministrativa  e  per  i  soli
vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata
raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Lo  stesso
procedimento si applica anche per le successive modificazioni. 
  3. Con riferimento alla procedura di cui al comma  2  il  Ministero
vigilante  acquisisce,  entro  e  non  oltre   venti   giorni   dalla
trasmissione dello statuto da parte dell'Ente, il parere, per  quanto
di competenza, del Ministero dell'Economia e Finanze. Trascorso detto
termine, il parere si considera comunque acquisito positivamente. 
  4.  Gli  statuti  e  i  regolamenti  sono   pubblicati   nel   sito
istituzionale degli Enti e del Ministero  vigilante.  Nella  Gazzetta
Ufficiale e' data notizia della pubblicazione degli statuti sui  siti
istituzionali.