Articolo 4 Adozione degli statuti e dei regolamenti e controlli di legittimita' e di merito 1. Gli statuti e i regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli Enti e sottoposti al controllo di legittimita' e di merito del Ministero vigilante. 2. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro vigilante che, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito. Il Ministro vigilante, all'esito del controllo, indica, per una sola volta, all'Ente vigilato le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti e i regolamenti all'Ente per l'adeguamento. I competenti organi deliberativi dell'Ente possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante puo' ricorrere contro l'atto emanato in difformita', in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni. 3. Con riferimento alla procedura di cui al comma 2 il Ministero vigilante acquisisce, entro e non oltre venti giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell'Ente, il parere, per quanto di competenza, del Ministero dell'Economia e Finanze. Trascorso detto termine, il parere si considera comunque acquisito positivamente. 4. Gli statuti e i regolamenti sono pubblicati nel sito istituzionale degli Enti e del Ministero vigilante. Nella Gazzetta Ufficiale e' data notizia della pubblicazione degli statuti sui siti istituzionali.