Art. 4 
 
 
                 (Disposizioni finali e transitorie) 
 
  1.  Al  fine   di   contemperare   l'esigenza   di   garantire   la
sostenibilita' finanziaria anche con riguardo ai  progetti  in  corso
per  la  promozione  dell'attivita'   economica   all'estero   e   il
mantenimento dei livelli occupazionali con  l'esigenza  di  riduzione
degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le variazioni del diritto annuale
conseguenti alla  rideterminazione  annuale  del  fabbisogno  di  cui
all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,
valutate in termini medi  ponderati,  devono  comunque  garantire  la
riduzione dei relativi importi del 40%  per  il  2016  e  del  50%  a
decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014. 
  2. Ai fini del riassorbimento del personale delle unioni  regionali
e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che risulti eccedente
all'esito del relativo  processo  di  riorganizzazione,  fino  al  31
dicembre 2020, e' vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale
o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo  e  con  qualsiasi
tipologia contrattuale, da  parte  di  unioni  regionali  ed  aziende
speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente. Per il
personale delle aziende speciali che risulti eccedente all'esito  del
relativo processo di riorganizzazione si applicano le disposizioni in
materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 19, comma 1,
del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  recante  il  testo
unico in materia  di  societa'  a  partecipazione  pubblica,  qualora
previsti dalla normativa vigente. 
  3.  Alle  modifiche  statutarie,  ai   rinnovi   degli   organi   e
all'adozione dei  relativi  regolamenti  conseguenti  all'entrata  in
vigore del presente decreto si applicano, in  quanto  compatibili,  i
termini e i principi di cui  alle  disposizioni  di  coordinamento  e
transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1,  2,
3, 4 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. 
  4. Le disposizioni  dell'articolo  10,  comma  1,  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, si applicano alle nuove  camere  di  commercio
istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei
loro  consigli  successivo  alla  loro  costituzione.  Le  camere  di
commercio costituite a seguito di  accorpamento  anche  anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono prevedere
nei propri  statuti  norme  transitorie  utili  a  consentire,  anche
anteriormente  al  primo  rinnovo  successivo  dei   loro   consigli,
l'anticipazione degli effetti delle nuove disposizioni introdotte  in
attuazione  del  presente   decreto   al   fine   di   garantire   la
rappresentanza  equilibrata  nel  consiglio  delle  rispettive   basi
associative, almeno per i settori che hanno in tale organo piu' di un
rappresentante. 
  5. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 19  agosto
2016, n.175,  recante  il  testo  unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica, gli atti di dismissione e  razionalizzazione
delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di commercio  e
da Unioncamere sono  trasmessi  anche  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni  della
legge  29  dicembre  1993,  n.  580.  Ove   non   ne   verifichi   la
corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico,  entro  trenta
giorni, puo' chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore
a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine,  lo  stesso
Ministero adotta i suddetti provvedimenti in via sostitutiva. 
  6.  Una  copia  dei  provvedimenti   conclusivi   di   procedimenti
amministrativi    concernenti    attivita'     d'impresa     adottati
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
e' inviata, con modalita' informatica ovvero telematicamente, a  cura
dei responsabili di tali procedimenti, alla camera di commercio nella
cui circoscrizione l'impresa ha sede  per  il  loro  inserimento  nel
fascicolo informatico d'impresa  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera  b).  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni,  entro  centottanta  giorni
dalla data  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sentite  le
amministrazioni interessate, sono individuati,  secondo  principi  di
gradualita' e sostenibilita', i termini e le modalita'  operative  di
attuazione della disposizione di cui al  primo  periodo,  nonche'  le
modalita' ed i limiti con cui  le  relative  informazioni  sono  rese
disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati.