Art. 4 
 
 
                           Norme generali 
 
  1.  Per  la  produzione  e  la  commercializzazione  dei   prodotti
vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni
stabilite dalla  normativa  dell'Unione  europea  e  le  disposizioni
nazionali della presente legge e dei relativi decreti  attuativi  del
Ministro emanati ai sensi della medesima legge.