Art. 4 
 
Oneri economici per le procedure relative alle richieste  di  riesame
                          dei provvedimenti 
 
  1. Gli oneri  economici  dovuti  in  relazione  alle  richieste  di
riesame di provvedimenti gia' emanati sono stabiliti nella misura: 
    a) del 25% di quanto gia' versato a titolo di 0,5 per  mille  per
le procedure di VIA; 
    b) di euro 3.000,00 per le procedure di VAS.