Art. 4 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per
i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano
pubblicati successivamente alla data  della  sua  entrata  in  vigore
nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di
avvisi,  qualora  non  siano  ancora  stati  inviati  gli  inviti   a
presentare le offerte. 
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, a seguito  di  apposito  monitoraggio  degli  effetti  dallo
stesso prodotti, si procede all'aggiornamento dello stesso.