Art. 4 
 
                      Modalita' di monitoraggio 
 
  1. Il monitoraggio degli interventi avviene, in quanto compatibile,
ai sensi del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  anche
attraverso l'implementazione di un sistema informativo specifico.  Le
eventuali  spese  sostenute  per   la   realizzazione   del   sistema
informativo suddetto saranno a valere sul Fondo di  cui  all'art.  1,
comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  2.  Il  gruppo  di  monitoraggio  adotta,   entro   trenta   giorni
dall'istituzione, un prospetto indicativo  del  set  informativo  dei
dati che gli Enti beneficiari devono comunicare al fine del  corretto
monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati. 
  3.  I  responsabili  unici  dei  procedimenti,   che   sono   stati
individuati  dai  comuni  capoluogo  di  provincia  e  dalla   citta'
metropolitane, sono tenuti a comunicare al  gruppo  di  monitoraggio,
con cadenza trimestrale a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione
delle  convenzioni,  lo  stato  di  avanzamento   degli   interventi,
trasmettendo i dati necessari a garantire l'attivita' di monitoraggio
indicati nel prospetto di  cui  al  comma  1,  nonche'  le  eventuali
ulteriori informazioni specificatamente prescritte dalle convenzioni,
anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun progetto. 
  4. I comuni capoluogo di provincia e le  citta'  metropolitane  che
all'atto della presentazione della domanda hanno dichiarato uno stato
di avanzamento dei progetti a livello di  fattibilita'  tecnica  sono
tenuti  a  comunicare,  entro  60  giorni  dalla  stipulazione  della
convenzione, ai sensi dell'art. 5 commi 4 e 5, e dell'art. 6, comma 1
lettera b), del bando di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 25 maggio 2016, le delibere di approvazione dei progetti
esecutivi degli interventi, nonche' tutte  le  autorizzazioni  e/o  i
nulla osta necessari rilasciati dai competenti uffici  preposti  alla
tutela dei vincoli del patrimonio culturale, previsti nelle parti  II
e III del Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio  (di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42)  e/o  dalle  autorita'
competenti in materia ambientale. 
  5. I responsabili unici dei procedimenti sono,  inoltre,  tenuti  a
comunicare: 
    i) entro 20 giorni dall'adozione, le determine di indizione delle
procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti
e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, delle procedure per
la  concessione  di  beni,  per  l'erogazione   di   contributi   e/o
sovvenzioni, ovvero di qualsivoglia  ulteriore  diritto  esclusivo  o
beneficio concesso a privati in relazione  alla  realizzazione  degli
interventi risultati assegnatari dei finanziamenti; 
    ii) entro 20 giorni dall'adozione, le determine a contrarre  e  i
contratti eventualmente sottoscritti, in relazione alla realizzazione
degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti. 
  6. In caso di omesso adempimento agli obblighi comunicativi di  cui
ai precedenti commi, il gruppo  di  monitoraggio  potra'  richiedere,
tramite posta elettronica  certificata,  al  responsabile  unico  del
procedimento  dell'ente  beneficiario   risultato   inadempiente   di
trasmettere i dati mancanti e/o motivate giustificazioni.