Art. 4 Modalita' di monitoraggio 1. Il monitoraggio degli interventi avviene, in quanto compatibile, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche attraverso l'implementazione di un sistema informativo specifico. Le eventuali spese sostenute per la realizzazione del sistema informativo suddetto saranno a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Il gruppo di monitoraggio adotta, entro trenta giorni dall'istituzione, un prospetto indicativo del set informativo dei dati che gli Enti beneficiari devono comunicare al fine del corretto monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati. 3. I responsabili unici dei procedimenti, che sono stati individuati dai comuni capoluogo di provincia e dalla citta' metropolitane, sono tenuti a comunicare al gruppo di monitoraggio, con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione delle convenzioni, lo stato di avanzamento degli interventi, trasmettendo i dati necessari a garantire l'attivita' di monitoraggio indicati nel prospetto di cui al comma 1, nonche' le eventuali ulteriori informazioni specificatamente prescritte dalle convenzioni, anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun progetto. 4. I comuni capoluogo di provincia e le citta' metropolitane che all'atto della presentazione della domanda hanno dichiarato uno stato di avanzamento dei progetti a livello di fattibilita' tecnica sono tenuti a comunicare, entro 60 giorni dalla stipulazione della convenzione, ai sensi dell'art. 5 commi 4 e 5, e dell'art. 6, comma 1 lettera b), del bando di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le delibere di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi, nonche' tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari rilasciati dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale, previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e/o dalle autorita' competenti in materia ambientale. 5. I responsabili unici dei procedimenti sono, inoltre, tenuti a comunicare: i) entro 20 giorni dall'adozione, le determine di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, delle procedure per la concessione di beni, per l'erogazione di contributi e/o sovvenzioni, ovvero di qualsivoglia ulteriore diritto esclusivo o beneficio concesso a privati in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti; ii) entro 20 giorni dall'adozione, le determine a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti. 6. In caso di omesso adempimento agli obblighi comunicativi di cui ai precedenti commi, il gruppo di monitoraggio potra' richiedere, tramite posta elettronica certificata, al responsabile unico del procedimento dell'ente beneficiario risultato inadempiente di trasmettere i dati mancanti e/o motivate giustificazioni.