Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. 2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2017. (( 2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1. )) 3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse. (( 3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo, le parole: «del sesto anno» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ottavo anno» e, al terzo periodo, le parole: «settimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nono anno». )) 4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020». 5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017. All'onere finanziario derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017. (( 5-bis. Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 1, del medesimo testo unico. 5-ter. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 5-quater. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: «e 2015-2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2015-2016 e 2016-2017». 5-quinquies. All'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 5-sexies. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e' prorogato di trenta giorni. 5-septies. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di consentire la piena operativita' del Consiglio nazionale dell'ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i consigli territoriali dell'ordine in carica si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure elettorali sopra indicate». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'articolo 18 del decreto-legge 21 luglio 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge: "Art. 18 Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni Omissis. 8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 31 dicembre 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio 2015. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2017, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.". Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2014 n. 174: "Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli asili nido esistenti di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati: a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12; b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8; c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.". Si riporta il testo del comma 10-octies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni Omissis. 10-octies. Le universita' sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2017, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.". Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge: "Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato) 6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'universita' medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le universita' possono utilizzare fino alla meta' delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal nono anno l'universita' puo' utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.". Si riporta il testo del comma 107 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, come modificato dalla presente legge: "Art. 1 Omissis. 107. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto puo' avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Art. 1. Omissis. 215. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' differito al 31 dicembre 2017. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»; al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2016»; dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga puo' essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2016, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all' articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e' subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall' articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11: "Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione Omissis. 6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' differito al 31 dicembre 2015 (26). All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.". Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) "Art. 58. (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca) Omissis. 5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. Omissis.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 199, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: "Art. 1. 199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma 6-ter , del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative): "Art. 6 Proroga di termini in materia di istruzione Omissis. 6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati.". Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "21. Omissis. 10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. Omissis.". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "Art. 67 Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti 1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e' stabilito con regolamento governativo.". Si riporta il testo del comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), come modificato dalla presente legge: "Art. 1. Omissis. 107-bis. Il termine ultimo di validita' ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 e' prorogato al 31 dicembre 2021.". Omissis.". Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni (Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), come modificato dalla presente legge: "Art. 19 Alta formazione artistica, musicale e coreutica Omissis. 1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Omissis.". Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 6-bis, del citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dalla presente legge: "Art. 6 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca Omissis. 6-bis. La validita' delle idoneita' conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' prorogata di quattro anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento.". Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240): "Art. 8. Lavori delle commissioni Omissis. 3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale e' stata presentata la candidatura. Omissis.". Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), come modificato dalla presente legge: "20. Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine. 1. Al fine di consentire la piena operativita' del Consiglio nazionale dell'ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i consigli territoriali dell'ordine in carica si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure elettorali sopra indicate. 2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. 3. - 4. - 5. - 6. (abrogati) 7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. 8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna. 9. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. 10. (abrogato) 11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non piu' di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. 12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione e' valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto. 13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, e' costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.".