Art. 4 Calcolo del contributo 1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale e' presente il parametro piu' alto. 2. L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2016 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2016.