Art. 4 
 
 
                                ASDI 
 
  1. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di  cui
all'art. 1, comma 388, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  la
sperimentazione relativa al  riconoscimento  della  prestazione  ASDI
prosegue nel 2017 e nelle successive annualita' secondo le  modalita'
di cui al decreto 29 ottobre 2015 del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, nei limiti delle  risorse  disponibili,  nei  confronti  dei
lavoratori che abbiano fruito della NASpI per la sua durata  massima,
come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22  del  2015  e
successive modificazioni e integrazioni.