Art. 4 Controlli tecnici periodici 1. I veicoli immatricolati nel territorio nazionale sono sottoposti ad un controllo tecnico periodico effettuato nei centri di controllo di cui all'art. 3, comma 1, lettera p). 2. I controlli tecnici sono effettuati da ispettori del Ministero dallo stesso abilitati, nei centri di controllo privati di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), ovvero da ispettori autorizzati. 3. Gli ispettori di cui al comma 2 devono possedere i requisiti previsti all'art. 13.