(( Art. 4-bis 
 
 
                     Anagrafe nazionale vaccini 
 
  l. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi  vaccinali  sul
territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita presso il
Ministero  della  salute,  anche  attraverso  il  riuso  di   sistemi
informatici  o  di  parte  di   essi   gia'   realizzati   da   altre
amministrazioni sanitarie, l'anagrafe nazionale vaccini, nella  quale
sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a  vaccinazione,
i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente  decreto,
nonche' le dosi e i  tempi  di  somministrazione  delle  vaccinazioni
effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. 
  2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i  dati
delle anagrafi regionali esistenti, i dati  relativi  alle  notifiche
effettuate dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1  del  decreto
del  Ministro  della  sanita'  15  dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  1991,  nonche'  i   dati
concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che
confluiscono nella rete  nazionale  di  farmacovigilanza  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  143  del  23  giugno  2015,  in   attuazione
dell'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  3. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  quantificati  in
300.000 euro per l'anno 2018 e  10.000  euro  a  decorrere  dall'anno
2019,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera
a),  del  decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  81,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attivita'  di  cui
al presente articolo  il  Ministero  della  salute  provvede  con  le
risorse disponibili a legislazione vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo vigente  dell'art.  1  del  decreto  del
          Ministro della  sanita'  15  dicembre  1990,  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Il decreto del Ministro della salute 30 aprile  2015,
          (Procedure operative e soluzioni tecniche  per  un'efficace
          azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma  344
          dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di
          stabilita' 2013), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
          giugno 2015, n. 143. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  344,  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2013): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              344. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono individuate, con  decreto
          di natura non regolamentare del Ministro della  salute,  di
          concerto con i  Ministri  per  gli  affari  europei,  degli
          affari esteri, dello sviluppo economico e  dell'economia  e
          delle finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  da   pubblicare   nella   Gazzetta
          Ufficiale, le procedure operative e le  soluzioni  tecniche
          per un'efficace azione di farmacovigilanza con  particolare
          riguardo: 
                a) agli studi sulla sicurezza  dopo  l'autorizzazione
          all'immissione in commercio; 
                b) al rispetto degli obblighi sulla  registrazione  o
          sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse  ad  un
          medicinale; 
                c) al rispetto delle  condizioni  o  restrizioni  per
          quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale; 
                d)   agli    ulteriori    obblighi    del    titolare
          dell'autorizzazione alla immissione in commercio; 
                e)  ai  casi  in  cui  risulti  necessario  adire  il
          Comitato per i medicinali per uso umano o  il  Comitato  di
          valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui  alla
          direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del 6 novembre 2001, e successive modificazioni; 
                f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e  dei
          locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il
          controllo  e  l'immagazzinamento  dei  medicinali  e  delle
          sostanze  attive  utilizzate  come  materie   prime   nella
          produzione di medicinali; 
                g) al sistema  nazionale  di  farmacovigilanza  e  al
          ruolo dei compiti dell'Agenzia italiana del farmaco; 
                h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC
          e le eventuali deroghe  alle  disposizioni  concernenti  il
          titolare dell'AIC; 
                i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza; 
                l) al sistema delle comunicazioni; 
                m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da
          parte del titolare di MC; 
                n)  ai  rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla
          sicurezza del medicinale (PSUR); 
                o) agli obblighi a carico  delle  strutture  e  degli
          operatori sanitari; 
                p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a),
          del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi  urgenti
          per fronteggiare  situazioni  di  pericolo  per  la  salute
          pubblica), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
          maggio 2004, n. 138: 
              «Art. 1. - 1. Al fine di contrastare  le  emergenze  di
          salute  pubblica  legate  prevalentemente   alle   malattie
          infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
          seguenti misure: 
                a) e' istituito presso il Ministero della  salute  il
          Centro nazionale per la prevenzione e  il  controllo  delle
          malattie con analisi e  gestione  dei  rischi,  previamente
          quelli legati alle malattie  infettive  e  diffusive  e  al
          bioterrorismo, che opera in coordinamento con le  strutture
          regionali attraverso convenzioni con  l'Istituto  superiore
          di sanita', con l'Istituto superiore per la  prevenzione  e
          la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL),  con   gli   Istituti
          zooprofilattici sperimentali, con le universita',  con  gli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  con
          altre strutture di assistenza  e  di  ricerca  pubbliche  e
          private, nonche' con gli organi della sanita' militare.  Il
          Centro opera con modalita' e in base  a  programmi  annuali
          approvati  con  decreto  del  Ministro  della  salute.  Per
          l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese  le
          spese  per  il  personale,  e'  autorizzata  la  spesa   di
          32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
          2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006; 
              (Omissis).».