Art. 4 
 
          Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari 
                     e in materia di audiovisivo 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  (( 0a) al comma 1, le  parole:  «  alle  imprese  e  ai  lavoratori
autonomi »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  alle  imprese,  ai
lavoratori autonomi e agli enti non commerciali » e dopo le parole: «
quotidiana e periodica » sono inserite le seguenti: « anche  on  line
»; )) 
    a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono  sostituiti
dai seguenti: « Per la concessione del credito di imposta di  cui  al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di  euro  per  l'anno
2018, che costituisce  tetto  di  spesa.  Agli  oneri  derivanti  dal
periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno  2018,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del  Fondo
e' da imputare per 50 milioni di  euro  sulla  quota  spettante  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e  per  12,5  milioni  di  euro
sulla quota spettante  al  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Le
risorse destinate al riconoscimento del  credito  d'imposta  medesimo
sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
contabilita' speciale n. 1778  "Agenzia  delle  entrate  -  fondi  di
bilancio"  per  le  necessarie  regolazioni  contabili.  Agli   oneri
derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede  mediante  utilizzo
delle  risorse  del  Fondo  per   il   pluralismo   e   l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. »; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della
prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di  euro,
a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio  dei
ministri  dello  stanziamento  relativo   all'annualita'   2018,   e'
destinata al  riconoscimento  del  credito  d'imposta  esclusivamente
sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa  quotidiana
e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno
2017 al 31 dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1
per  cento  l'ammontare  degli  analoghi  investimenti   pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi  di  informazione
nel corrispondente periodo dell'anno 2016.». 
  2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre  2016,
n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";  »  e  la
lettera e) e' soppressa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   57-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per  lo  sviluppo),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  57-bis.  Incentivi  fiscali  agli   investimenti
          pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e  sulle
          emittenti televisive e  radiofoniche  locali  e  misure  di
          sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione 
              1.  A  decorrere  dall'anno  2018,  alle  imprese,   ai
          lavoratori  autonomi  e  agli  enti  non  commerciali   che
          effettuano investimenti  in  campagne  pubblicitarie  sulla
          stampa  quotidiana  e  periodica  anche  on  line  e  sulle
          emittenti televisive e radiofoniche  locali,  analogiche  o
          digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento  gli
          analoghi investimenti  effettuati  sugli  stessi  mezzi  di
          informazione  nell'anno  precedente,   e'   attribuito   un
          contributo, sotto forma di credito d'imposta,  pari  al  75
          per  cento  del  valore  incrementale  degli   investimenti
          effettuati,  elevato  al  90  per   cento   nel   caso   di
          microimprese,  piccole  e  medie   imprese   e   start   up
          innovative,  nel  limite  massimo  complessivo   di   spesa
          stabilito ai sensi del comma 3.  Il  credito  d'imposta  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,   previa   istanza   diretta   al   Dipartimento   per
          l'informazione e l'editoria della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della  normativa
          europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono stabiliti le modalita' e  i  criteri
          di attuazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          con  particolare  riguardo  agli  investimenti  che   danno
          accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure
          di  concessione  e  di   utilizzo   del   beneficio,   alla
          documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
          alle modalita' finalizzate ad assicurare  il  rispetto  del
          limite  di  spesa  di  cui  al  comma  3.  Agli   eventuali
          adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al  Registro
          nazionale degli aiuti di Stato,  provvede  il  Dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri. 
              2.  Per   favorire   la   realizzazione   di   progetti
          innovativi, anche  con  lo  scopo  di  rimuovere  stili  di
          comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
          idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di  contenuti
          informativi multimediali e la maggiore diffusione  dell'uso
          delle tecnologie  digitali,  e'  emanato  annualmente,  con
          decreto del capo  del  Dipartimento  per  l'informazione  e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
          bando per  l'assegnazione  di  finanziamenti  alle  imprese
          editrici di nuova costituzione. 
              3. Per la concessione del credito di imposta di cui  al
          comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per
          l'anno 2018, che costituisce tetto  di  spesa.  Agli  oneri
          derivanti dal periodo precedente, pari a  62,5  milioni  di
          euro per l'anno 2018, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui all'articolo  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
          imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
          euro sulla quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico.  Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del
          credito d'imposta medesimo  sono  iscritte  nel  pertinente
          capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  entrate  -
          fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
          Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  2   si
          provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'articolo 1 della legge  26  ottobre  2016,  n.  198.  I
          finanziamenti da  assegnare  ai  sensi  del  comma  2  sono
          concessi, mediante  utilizzo  delle  risorse  del  medesimo
          Fondo per il pluralismo e l'innovazione  dell'informazione,
          nel  limite  massimo  di  spesa,  che   costituisce   tetto
          all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'articolo 1, comma 6, della predetta legge  n.  198  del
          2016, nell'ambito  della  quota  delle  risorse  del  Fondo
          destinata agli interventi di  competenza  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              3-bis. Ai fini della prima applicazione  del  comma  1,
          una quota pari a 20 milioni di euro, a valere  sulla  quota
          di spettanza della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          dello  stanziamento  relativo   all'annualita'   2018,   e'
          destinata   al   riconoscimento   del   credito   d'imposta
          esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
          sulla stampa quotidiana e periodica, anche online,  di  cui
          al comma 1 effettuati dal 24 giugno  2017  al  31  dicembre
          2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
          l'ammontare  degli   analoghi   investimenti   pubblicitari
          effettuati dai medesimi  soggetti  sugli  stessi  mezzi  di
          informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. 
              4.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   allo
          svolgimento delle attivita'  amministrative  inerenti  alle
          disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica." 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  9  del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  8  ottobre   2013,   n.   112
          (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  9.  Disposizioni  urgenti  per   assicurare   la
          trasparenza, la semplificazione e l'efficacia  del  sistema
          di contribuzione pubblica allo spettacolo  dal  vivo  e  al
          cinema 
              1. - 5. Omissis. 
              6. Sono  tenute  esenti  dall'imposta  di  bollo,  come
          prevista dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  642,  e  successive  modificazioni,  le
          istanze presentate a  partire  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto presso le competenti  direzioni
          generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
          e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti: 
              a) legge 30 aprile 1985, n. 163,  recante  "Istituzione
          del Fondo unico per lo spettacolo"; 
              b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio  1996,
          n. 261, e del Ministro per i beni e le attivita'  culturali
          12 luglio 2005 recanti "Vigilanza antincendio nei luoghi di
          spettacolo e intrattenimento"; 
              c) legge 12 novembre 2016, n. 220, recante  «Disciplina
          del cinema e dell'audiovisivo; 
              d)  legge  21  aprile  1962,  n.  161,   e   successive
          modificazioni, recante "Revisione dei film"; 
              e) (Soppressa). 
              Omissis.".