Art. 4 Modalita' di accesso da parte dell'AIFA 1. L'AIFA riceve settimanalmente dal Ministero dell'economia e delle finanze le fatture elettroniche in formato XML, prive di allegati e dei dati relativi all'iscrizione all'albo professionale e a quelli bancari. 2. Le fatture di cui al comma 1 sono quelle emesse dalle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci nei confronti degli enti del settore sanitario. 3. Al fine di individuare le fatture secondo il criterio definito al comma 2, l'AIFA fornisce preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze un elenco contenente i codici fiscali e le partite IVA delle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci di cui al precedente comma e comunica tempestivamente ogni eventuale variazione o aggiornamento di tale elenco. 4. La Ragioneria generale dello Stato e l'AIFA regolano mediante apposita convenzione le modalita' di accesso e le misure di sicurezza relative allo scambio dei dati di cui al presente articolo, nel rispetto delle misure previste dal Provvedimento 2 luglio 2015, n. 393, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015, del Garante per la protezione dei dati personali, concernente le misure di sicurezza e modalita' di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche.