Art. 4 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera f) le parole:  «effettuando  anche  prestazioni
che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato» sono soppresse; 
      2) la lettera g) e' soppressa; 
    b) al  comma  1-ter,  primo  periodo,  le  parole:  «e  g)»  sono
soppresse. 
  2. All'articolo 40  del  decreto  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9: 
      1) alla lettera a) le  parole:  «di  formazione  professionale,
ovvero»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «di    formazione
professionale.»; 
      2) la lettera b) soppressa; 
    b) al comma 10, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; 
    c) il comma 11 e' soppresso. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art.  27  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi  particolari).  -
          1. Al di fuori  degli  ingressi  per  lavoro  di  cui  agli
          articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
          cui all'art. 3,  comma  4,  il  regolamento  di  attuazione
          disciplina particolari modalita' e termini per il  rilascio
          delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
          permessi di soggiorno per lavoro  subordinato,  per  ognuna
          delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: 
                a) dirigenti o personale altamente  specializzato  di
          societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero  di  uffici
          di rappresentanza di societa' estere che  abbiano  la  sede
          principale di attivita' nel territorio di uno Stato  membro
          dell'Organizzazione   mondiale   del   commercio,    ovvero
          dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
          o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea; 
                b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; 
                c) i professori universitari destinati a svolgere  in
          Italia un incarico accademico; 
                d) traduttori e interpreti; 
                e) collaboratori  familiari  aventi  regolarmente  in
          corso all'estero da almeno  un  anno,  rapporti  di  lavoro
          domestico a tempo pieno con cittadini  italiani  o  di  uno
          degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
          che si trasferiscono in Italia,  per  la  prosecuzione  del
          rapporto di lavoro domestico; 
                f) persone che, autorizzate a soggiornare per  motivi
          di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
          addestramento presso datori di lavoro italiani; 
                g) (soppressa); 
                h) lavoratori marittimi occupati nella misura  e  con
          le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione; 
                i) lavoratori dipendenti regolarmente  retribuiti  da
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
          i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
          persone  fisiche  o  giuridiche,  italiane   o   straniere,
          residenti in Italia, al fine di effettuare  nel  territorio
          italiano determinate prestazioni oggetto  di  contratto  di
          appalto  stipulato  tra  le  predette  persone  fisiche   o
          giuridiche residenti o  aventi  sede  in  Italia  e  quelle
          residenti o aventi  sede  all'estero,  nel  rispetto  delle
          disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
          23 ottobre 1960, n. 1369, e delle  norme  internazionali  e
          comunitarie; 
                l) lavoratori occupati  presso  circhi  o  spettacoli
          viaggianti all'estero; 
                m)  personale  artistico  e  tecnico  per  spettacoli
          lirici, teatrali, concertistici o di balletto; 
                n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
          locali di intrattenimento; 
                o) artisti da impiegare da enti musicali  teatrali  o
          cinematografici o da  imprese  radiofoniche  o  televisive,
          pubbliche o private, o da  enti  pubblici,  nell'ambito  di
          manifestazioni culturali o folcloristiche; 
                p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
          tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
          sportive italiane ai sensi della legge 23  marzo  1981,  n.
          91; 
                q)    giornalisti    corrispondenti     ufficialmente
          accreditati in Italia e dipendenti regolarmente  retribuiti
          da organi di  stampa  quotidiani  o  periodici,  ovvero  da
          emittenti radiofoniche o televisive straniere; 
                r)  persone  che,  secondo  le   norme   di   accordi
          internazionali in vigore per l'Italia, svolgono  in  Italia
          attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
          programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani  o
          sono persone collocate "alla pari"; 
                r-bis)  infermieri   professionali   assunti   presso
          strutture sanitarie pubbliche e private. 
              1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera
          i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede in uno Stato  membro  dell'Unione  europea,  il
          nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da
          parte del committente, del contratto in base  al  quale  la
          prestazione  di  servizi  ha  luogo,  unitamente   ad   una
          dichiarazione del datore di lavoro contenente i  nominativi
          dei lavoratori da distaccare e  attestante  la  regolarita'
          della loro situazione con riferimento  alle  condizioni  di
          residenza  e  di  lavoro  nello  Stato  membro  dell'Unione
          europea  in  cui  ha  sede  il   datore   di   lavoro.   La
          comunicazione e'  presentata  allo  sportello  unico  della
          prefettura-ufficio territoriale del Governo,  ai  fini  del
          rilascio del permesso di soggiorno. 
              1-ter. Il  nulla  osta  al  lavoro  per  gli  stranieri
          indicati al comma 1, lettere a), c) e'  sostituito  da  una
          comunicazione da parte del datore di lavoro della  proposta
          di contratto di soggiorno per lavoro subordinato,  previsto
          dall'  art.  5-bis.  La  comunicazione  e'  presentata  con
          modalita'   informatiche   allo   sportello    unico    per
          l'immigrazione della prefettura - Ufficio territoriale  del
          Governo. Lo sportello unico trasmette la  comunicazione  al
          questore per la  verifica  della  insussistenza  di  motivi
          ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi  dell'  art.
          31,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e,  ove
          nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime
          modalita' informatiche, alla rappresentanza  diplomatica  o
          consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto
          giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca  presso
          lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore
          di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
          e per la richiesta del permesso di soggiorno. 
              1-quater. Le disposizioni di  cui  al  comma  1-ter  si
          applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
          Ministero dell'interno, sentito il  Ministero  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  un   apposito
          protocollo di intesa, con cui i medesimi datori  di  lavoro
          garantiscono   la   capacita'   economica    richiesta    e
          l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
          lavoro di categoria. 
              1-quinquies.  I  medici  e  gli  altri   professionisti
          sanitari al seguito di delegazioni sportive,  in  occasione
          di  manifestazioni  agonistiche  organizzate  dal  Comitato
          olimpico   internazionale,   dalle   Federazioni   sportive
          internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano  o
          da organismi, societa' ed  associazioni  sportive  da  essi
          riconosciuti  o,  nei  casi  individuati  con  decreto  del
          Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  degli
          affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
          gruppi  organizzati,  sono  autorizzati   a   svolgere   la
          pertinente   attivita',   in   deroga   alle   norme    sul
          riconoscimento  dei  titoli  esteri,  nei   confronti   dei
          componenti   della   rispettiva   delegazione   o    gruppo
          organizzato e limitatamente al periodo di permanenza  della
          delegazione  o  del  gruppo.  I   professionisti   sanitari
          cittadini di uno Stato membro  dell'Unione  europea  godono
          del medesimo trattamento, ove piu' favorevole. 
              2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
          i  lavoratori  extracomunitari  dello  spettacolo   possono
          essere assunti alle dipendenze dei  datori  di  lavoro  per
          esigenze  connesse  alla  realizzazione  e  produzione   di
          spettacoli  previa   apposita   autorizzazione   rilasciata
          dall'ufficio speciale per il  collocamento  dei  lavoratori
          dello spettacolo o sue sezioni periferiche  che  provvedono
          previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
          pubblica sicurezza. L'autorizzazione e'  rilasciata,  salvo
          che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
          utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima  che
          il  lavoratore  extracomunitario   entri   nel   territorio
          nazionale.  I  lavoratori  extracomunitari  autorizzati   a
          svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
          spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
          qualifica di assunzione. Il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale determina le procedure  e  le  modalita'
          per il rilascio dell'autorizzazione prevista  dal  presente
          comma. 
              3. Rimangono ferme le  disposizioni  che  prevedono  il
          possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento  di
          determinate attivita'. 
              4. Il regolamento di cui all'art. 1  contiene  altresi'
          norme  per  l'attuazione  delle  convenzioni   ed   accordi
          internazionali  in  vigore  relativamente  all'ingresso   e
          soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze
          di rappresentanze diplomatiche o consolari  o  di  enti  di
          diritto internazionale aventi sede in Italia. 
              5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
          non appartenenti all'Unione europea e'  disciplinato  dalle
          disposizioni    particolari    previste    negli    accordi
          internazionali in vigore con gli Stati confinanti. 
              5-bis. Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali,  su  proposta  del  Comitato  olimpico
          nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri  dell'interno
          e del lavoro e delle politiche sociali, e'  determinato  il
          limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi  stranieri
          che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
          comunque  retribuita,  da  ripartire  tra  le   federazioni
          sportive nazionali. Tale  ripartizione  e'  effettuata  dal
          CONI  con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione   del
          Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
          criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
          stagione agonistica anche al fine di assicurare  la  tutela
          dei vivai giovanili.». 
              - Il testo dell'art. 40 del  decreto  Presidente  della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, citato nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 40 (Casi particolari di ingresso per  lavoro).  -
          1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'art.
          27, commi 1 e 2, del  testo  unico,  quando  richiesto,  e'
          rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori  di  cui  alle
          lettere d) e r-bis) del  comma  1  del  medesimo  articolo,
          senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti
          dall'art. 22, comma 4, del testo  unico.  Si  osservano  le
          modalita' previste dall'art. 30-bis, commi 2 e 3, e  quelle
          ulteriori previste dal presente articolo. Il  nullaosta  al
          lavoro e' rilasciato al di fuori delle quote stabilite  con
          il decreto di cui all'art. 3, comma 4, del testo unico. 
              2.  Salvo  diversa   disposizione   di   legge   o   di
          regolamento,  il  nullaosta  al  lavoro  non  puo'   essere
          concesso per un periodo superiore a quello del rapporto  di
          lavoro a tempo determinato e,  comunque,  a  due  anni;  la
          proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non
          puo' superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti
          di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e  21  il
          nullaosta al lavoro viene concesso a  tempo  indeterminato.
          La  validita'  del  nullaosta  deve  essere   espressamente
          indicata nel provvedimento. 
              3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera  a),  12,
          14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma  2  dell'art.
          27 del testo unico, il nullaosta al  lavoro  e'  rilasciato
          dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della
          richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro
          deve essere utilizzato entro  120  giorni  dalla  data  del
          rilascio, osservate  le  disposizioni  degli  articoli  31,
          commi  1,  limitatamente  alla  richiesta  del  parere  del
          questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. 
              4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui  all'art.  27,
          comma 1, lettera f), del testo unico, i piu' elevati limiti
          temporali previsti dall'art. 5, comma 3,  lettera  c),  del
          medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso  di
          soggiorno per gli stranieri di  cui  al  presente  articolo
          sono rilasciati per il  tempo  indicato  nel  nullaosta  al
          lavoro  o,  se  questo  non  e'  richiesto,  per  il  tempo
          strettamente corrispondente alle documentate necessita'. 
              5. Per i  lavoratori  di  cui  all'art.  27,  comma  1,
          lettera a), del testo unico,  il  nullaosta  al  lavoro  si
          riferisce ai  dirigenti  o  al  personale  in  possesso  di
          conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo
          nazionale di lavoro  applicato  all'azienda  distaccataria,
          qualificano  l'attivita'  come   altamente   specialistica,
          occupati  da  almeno  sei  mesi  nell'ambito  dello  stesso
          settore prima della data del trasferimento temporaneo,  nel
          rispetto  degli  impegni   derivanti   dall'Accordo   GATS,
          ratificato e reso esecutivo  in  Italia  con  la  legge  29
          dicembre 1994, n.  747.  Il  trasferimento  temporaneo,  di
          durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita
          e predeterminata nel tempo, non puo' superare,  incluse  le
          eventuali proroghe, la durata complessiva di  cinque  anni.
          Al  termine  del  trasferimento  temporaneo  e'   possibile
          l'assunzione a tempo  determinato  o  indeterminato  presso
          l'azienda distaccataria. 
              6. Per il  personale  di  cui  all'art.  27,  comma  1,
          lettere b) e c), del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
          subordinato alla richiesta  di  assunzione  anche  a  tempo
          indeterminato   dell'universita'   o    dell'istituto    di
          istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati,  che
          attesti il possesso dei requisiti  professionali  necessari
          per l'espletamento delle relative attivita'. 
              7. Per il  personale  di  cui  all'art.  27,  comma  1,
          lettera d), del  testo  unico,  la  richiesta  deve  essere
          presentata o  direttamente  dall'interessato,  corredandola
          del contratto relativo alla  prestazione  professionale  da
          svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso  di
          assunzione in qualita' di lavoratore  subordinato,  nonche'
          del  titolo  di  studio  o   attestato   professionale   di
          traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste,
          rilasciati, rispettivamente, da una  scuola  statale  o  da
          ente  pubblico  o  altro  istituto  paritario,  secondo  la
          legislazione vigente nello Stato del rilascio,  debitamente
          vistati, previa verifica della  legittimazione  dell'organo
          straniero al rilascio  dei  predetti  documenti,  da  parte
          delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti. 
              8. Per i  lavoratori  di  cui  all'art.  27,  comma  1,
          lettera e), del  testo  unico,  deve  essere  acquisito  il
          contratto  di  lavoro  autenticato   dalla   rappresentanza
          diplomatica o consolare. Il nullaosta al  lavoro  non  puo'
          essere rilasciato a favore dei collaboratori  familiari  di
          cittadini stranieri. 
              9. La lettera f) del comma 1  dell'art.  27  del  testo
          unico, si  riferisce  agli  stranieri  che,  per  finalita'
          formativa, debbono svolgere in unita' produttive del nostro
          Paese: 
                a) attivita' nell'ambito di un rapporto di  tirocinio
          funzionale al completamento di un  percorso  di  formazione
          professionale. 
                b) (soppressa). 
              10. Per le attivita' di cui alla lettera a) del comma 9
          non e' richiesto il nullaosta  al  lavoro  e  il  visto  di
          ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato
          su richiesta dei soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
          25 marzo 1998, n. 142, nei  limiti  del  contingente  annuo
          determinato ai sensi del comma  6  dell'art.  44-bis.  Alla
          richiesta deve essere unito il progetto formativo,  redatto
          ai sensi delle norme attuative dell'art. 18 della legge  24
          giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione. 
              11. (Soppresso). 
              12. Per gli stranieri di  cui  all'art.  27,  comma  1,
          lettera  h),  del  testo  unico,  dipendenti  da   societa'
          straniere appaltatrici dell'armatore  chiamati  all'imbarco
          su navi italiane da crociera per lo svolgimento di  servizi
          complementari di cui all'art. 17  della  legge  5  dicembre
          1986, n. 856, si osservano le  specifiche  disposizioni  di
          legge che disciplinano  la  materia  e  non  e'  necessaria
          l'autorizzazione al lavoro.  I  relativi  visti  d'ingresso
          sono  rilasciati  dalle   rappresentanze   diplomatiche   o
          consolari  entro  termini  abbreviati   e   con   procedure
          semplificate definite con le istruzioni di cui all'art.  5,
          comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo  della  nave
          anche quando la stessa naviga nelle  acque  territoriali  o
          staziona in un porto  nazionale.  In  caso  di  sbarco,  si
          osservano le disposizioni in vigore  per  il  rilascio  del
          permesso di soggiorno. Restano  ferme  le  disposizioni  in
          vigore per il rilascio dei visti di transito. 
              13. Nell'ambito di quanto previsto all'art.  27,  comma
          1, lettera i), del testo unico, e'  previsto  l'impiego  in
          Italia  di  gruppi  di  lavoratori  alle  dipendenze,   con
          regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro,  persone
          fisiche o giuridiche, residenti o aventi  sede  all'estero,
          per  la  realizzazione  di  opere  determinate  o  per   la
          prestazione di servizi  oggetto  di  contratti  di  appalto
          stipulati con persone  fisiche  o  giuridiche,  italiane  o
          straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi
          il   nullaosta   al   lavoro   da   richiedersi   a    cura
          dell'appaltante, il  visto  d'ingresso  e  il  permesso  di
          soggiorno  sono  rilasciati  per  il   tempo   strettamente
          necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione
          del servizio, previa comunicazione, da parte del datore  di
          lavoro, agli  organismi  provinciali  delle  organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative nel settore interessato.  L'impresa  estera
          deve  garantire  ai  propri  dipendenti  in  trasferta  sul
          territorio   italiano   lo   stesso   trattamento    minimo
          retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria
          applicato ai lavoratori italiani o comunitari,  nonche'  il
          versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 
              14. Per i lavoratori dello spettacolo di  cui  all'art.
          27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo  unico,  il
          nullaosta al lavoro, comprensivo  del  codice  fiscale,  e'
          rilasciato  dalla  Direzione  generale  per   l'impiego   -
          Segreteria del collocamento  dello  spettacolo  di  Roma  e
          dall'Ufficio speciale per il  collocamento  dei  lavoratori
          dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un  periodo
          iniziale non superiore a dodici mesi, salvo  proroga,  che,
          nei casi di cui alla  lettera  n),  puo'  essere  concessa,
          sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire
          la chiusura  dello  spettacolo  ed  esclusivamente  per  la
          prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo  datore
          di lavoro. Il rilascio del nullaosta e'  comunicato,  anche
          per via telematica, allo Sportello  unico  della  provincia
          ove ha sede legale l'impresa, ai  fini  della  stipula  del
          contratto di soggiorno per lavoro. 
              15. I visti d'ingresso per gli  artisti  stranieri  che
          effettuano prestazioni di lavoro autonomo di  breve  durata
          e, comunque, inferiore a novanta giorni, sono rilasciati al
          di fuori delle quote di cui all'art. 3, comma 4, del  testo
          unico, con il  vincolo  che  gli  artisti  interessati  non
          possano svolgere attivita' per un produttore o  committente
          di spettacolo diverso da quello per il quale  il  visto  e'
          stato rilasciato. 
              16. Per gli sportivi  stranieri  di  cui  all'art.  27,
          comma 1, lettera p), e comma 5-bis,  del  testo  unico,  il
          nullaosta  al  lavoro  e'  sostituito  dalla  dichiarazione
          nominativa  di  assenso  del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano (CONI),  comprensiva  del  codice  fiscale,  sulla
          richiesta, a  titolo  professionistico  o  dilettantistico,
          della societa'  destinataria  delle  prestazioni  sportive,
          osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.
          La dichiarazione nominativa di assenso e'  richiesta  anche
          quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso
          di  lavoro   subordinato,   la   dichiarazione   nominativa
          d'assenso e' comunicata, anche  per  via  telematica,  allo
          Sportello unico della provincia ove  ha  sede  la  societa'
          destinataria delle  prestazioni  sportive,  ai  fini  della
          stipula  del  contratto  di  soggiorno   per   lavoro.   La
          dichiarazione  nominativa  di  assenso  e  il  permesso  di
          soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati
          anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi
          stranieri tra societa' sportive nell'ambito della  medesima
          federazione. 
              17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi  di  cui
          al comma 16, sono  considerati  al  di  fuori  delle  quote
          stabilite con il decreto di cui all'art. 3,  comma  4,  del
          testo unico. Al fine dell'applicazione dell'art. 27,  comma
          5-bis, del testo unico, le  aliquote  d'ingresso  stabilite
          per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni  di
          lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono  determinate
          sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali
          e non  si  applicano  agli  allenatori  ed  ai  preparatori
          atletici. Lo straniero titolare di  permesso  di  soggiorno
          rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari puo'
          essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote  fissate
          dall'art. 27, comma 5-bis, del testo unico. 
              18. Nell'ipotesi in cui  la  dichiarazione  di  assenso
          rilasciata dal CONI riguardi un cittadino  extracomunitario
          minore, la  richiesta  della  predetta  dichiarazione  deve
          essere  corredata  dall'autorizzazione   rilasciata   dalla
          Direzione  provinciale  del  lavoro  competente  ai   sensi
          dell'art. 6, comma 2,  del  decreto  legislativo  4  agosto
          1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata  dalla
          federazione  sportiva  nazionale  di   appartenenza   della
          societa' destinataria della prestazione sportiva. 
              19. Per i lavoratori  di  cui  all'art.  27,  comma  1,
          lettera q), del testo unico, e  per  quelli  occupati  alle
          dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o  di
          enti di diritto internazionale aventi sede  in  Italia,  il
          nullaosta al lavoro non e' richiesto. 
              20. Per gli stranieri di  cui  all'art.  27,  comma  1,
          lettera r), del testo unico,  il  nullaosta  al  lavoro  e'
          rilasciato  nell'ambito,  anche  numerico,  degli   accordi
          internazionali in vigore, per un periodo non  superiore  ad
          un anno, salvo diversa indicazione degli accordi  medesimi.
          Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori  di
          programmi di scambio di giovani o di mobilita' di  giovani,
          il nullaosta al lavoro non puo' avere  durata  superiore  a
          tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia  con
          un  visto  per  vacanze-lavoro,  nel  quadro   di   accordi
          internazionali in vigore  per  l'Italia,  il  nullaosta  al
          lavoro  puo'  essere  rilasciato  dallo   Sportello   unico
          successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio
          dello Stato, a richiesta  del  datore  di  lavoro,  per  un
          periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non piu'
          di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. 
              21. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  27,  comma  1,
          lettera r-bis), del testo unico, riguardano  esclusivamente
          gli infermieri dotati dello specifico  titolo  riconosciuto
          dal Ministero della salute.  Le  strutture  sanitarie,  sia
          pubbliche  che  private,  sono  legittimate  all'assunzione
          degli infermieri,  anche  a  tempo  indeterminato,  tramite
          specifica  procedura.  Le  societa'  di  lavoro  interinale
          possono richiedere il nullaosta per  l'assunzione  di  tale
          personale previa acquisizione  della  copia  del  contratto
          stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le
          cooperative  sono  legittimate  alla  presentazione   della
          richiesta di  nullaosta,  qualora  gestiscano  direttamente
          l'intera struttura sanitaria o un  reparto  o  un  servizio
          della medesima. 
              22. Gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1,  lettere
          a), b), c) e d), del testo unico possono  far  ingresso  in
          Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo.
          I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo  sono  al  di
          fuori delle quote stabilite con decreto di cui all'art.  3,
          comma 4, del testo  unico.  In  tali  casi,  lo  schema  di
          contratto  d'opera   professionale   e',   preventivamente,
          sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del  luogo
          di prevista esecuzione del contratto, la  quale,  accertato
          che, effettivamente, il programma negoziale  non  configura
          un   rapporto   di   lavoro   subordinato,   rilascia    la
          corrispondente  certificazione.  Tale  certificazione,   da
          accludere alla relativa richiesta, e'  necessaria  ai  fini
          della  concessione  del  visto  per  lavoro  autonomo,   in
          applicazione della presente disposizione. 
              23. Il nullaosta al lavoro e il permesso  di  soggiorno
          di cui  al  presente  articolo  possono  essere  rinnovati,
          tranne nei casi di cui all'art. 27, comma  1,  lettera  n),
          del testo unico,  in  costanza  dello  stesso  rapporto  di
          lavoro,  salvo  quanto  previsto  dal  comma   16,   previa
          presentazione,   da   parte    del    richiedente,    della
          certificazione   comprovante   il   regolare   assolvimento
          dell'obbligo  contributivo.  In  caso  di  cessazione   del
          rapporto di lavoro, il nullaosta non puo' essere utilizzato
          per un nuovo  rapporto  di  lavoro.  I  lavoratori  di  cui
          all'art. 27, comma 1, lettere d), e) e  r-bis),  del  testo
          unico possono instaurare un  nuovo  rapporto  di  lavoro  a
          condizione che la  qualifica  di  assunzione  coincida  con
          quella per cui e' stato rilasciato l'originario  nullaosta.
          Si applicano nei loro confronti l'art. 22,  comma  11,  del
          testo unico  e  gli  articoli  36-bis  e  37  del  presente
          regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del
          presente articolo  non  possono  essere  convertiti,  salvo
          quanto previsto dall'art. 14, comma 5.